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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27397/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della confisca di prevenzione definitiva (decreto 20/02/2019, Corte d'appello di Palermo) in relazione a complessi aziendali, terreni e immobili formalmente intestati ai ricorrenti ma ritenuti nella disponibilità di Moceri Andrea. L'istanza ex art. 28, comma 2, d.lgs. 159/2011 sosteneva il difetto di base legale della misura per violazione del principio di legalità e di irretroattività (art. 25, comma 2 Cost., art. 7 CEDU, artt. convenzionali), la mancanza di prevedibilità delle conseguenze delle condotte (attività di usura e intermediazione finanziaria), nonché la natura sostanzialmente punitiva della confisca patrimoniale. Si deduceva inoltre che, al momento delle condotte (anni 1990-2003), la normativa non avrebbe consentito l'applicazione dell'ablazione patrimoniale ai cd. pericolosi generici e che si era fatto riferimento a discipline successive in violazione del principio di irretroattività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) l'istanza di revocazione non poteva essere utilizzata per rimettere in discussione questioni già esaminate nel giudizio di prevenzione o motivi non tempestivamente dedotti; (ii) le censure sulla base legale e sulla prevedibilità erano in gran parte reiterative o già respinte in precedenti decisioni, e non sono state prospettate nuove, sopravvenute prove o elementi tali da incidere sul giudicato; (iii) la ricostruzione storico-normativa ha mostrato che, al momento dei fatti, esisteva un quadro normativo che consentiva l'adozione di misure patrimoniali nei confronti del soggetto, anche alla luce dell'evoluzione legislativa e interpretativa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 28, comma 2

    Norma utilizzata come base dell'istanza di revocazione; la Corte ha ritenuto inadeguato l'uso della revocazione per contestare presunte carenze della base legale già valutate nel giudizio di prevenzione

  • L. 103/2017, art. 1, comma 16

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere limiti temporali all'applicabilità delle misure; la Corte ha ritenuto che l'argomento non assuma rilievo tale da incidere sul giudicato

  • Costituzione, art. 25, comma 2

    Invocato in relazione al divieto di irretroattività di norme sfavorevoli e alla prevedibilità delle conseguenze; la Corte ha affermato che la contestazione doveva essere svolta nel giudizio di prevenzione e non con lo strumento di revocazione qui proposto

  • CEDU, art. 7, par. 1

    Rilevato dai ricorrenti per la tutela contro trattamenti penali retroattivi; la Corte non ha ritenuto l'argomento decisivo in presenza del quadro normativo e giurisprudenziale esistente al tempo dei fatti

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 15, par. 1

    Richiamato in riferimento al principio di irretroattività; non ha modificato l'esito perché la vicenda non ha evidenziato novità idonee a oltrepassare il giudicato

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49, par. 1

    Citate garanzie convenzionali a sostegno della tesi di non retroattività; la Corte ha ritenuto prevalenti le valutazioni sulla tempestività dei mezzi impugnatori e sulla stabile applicabilità delle misure in base alla normativa vigente al tempo dei fatti

  • Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14

    Ricostruzione storica della disciplina della confisca di prevenzione: la Corte ha rilevato che il regime normativo dell'epoca consentiva l'adozione di misure patrimoniali nei casi rilevanti per la vicenda

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n.2

    Richiamata come presupposto soggettivo già presente nella normativa che consentiva l'applicazione delle misure di prevenzione per soggetti che vivono con proventi di attività delittuose

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Richiamato per il procedimento applicabile nella fase esaminata; la Corte ha osservato che non sussisteva obbligo di comunicazione della requisitoria scritta del P.G. nella fattispecie

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata nella proposizione del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti ex art. 616 c.p.p. a pagare euro 3.000 ciascuno

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 3513/2021 e altre)

    La Corte ha richiamato costante giurisprudenza (incluse pronunce di Sezioni Unite) che delimita l'ambito e la natura del rimedio di revocazione della confisca di prevenzione e conferma che molte delle questioni sollevate non incidono sul giudicato

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. 159/2011 è uno strumento straordinario e non può servire a rimettere in discussione questioni o motivi che potevano essere tempestivamente dedotti nel giudizio di prevenzione.
  • Le censure di illegittimità o di irretroattività devono fondarsi su elementi nuovi, sopravvenuti o su decisioni di legittimità/Costituzionali con efficacia tale da incidere sul giudicato; mere reiterazioni o ricostruzioni storiche già valutate non sono sufficienti.
  • La valutazione della previsione e della prevedibilità delle conseguenze di una condotta richiede una disamina temporale della normativa e della giurisprudenza applicabile al momento dei fatti; l'evoluzione normativa non comporta automaticamente la nullità di precedenti provvedimenti se, all'epoca, sussistevano presupposti normativi per agire.
  • La qualifica della confisca di prevenzione come misura non penale non esclude automaticamente il possibile richiamo a principi di tutela convenzionale; tuttavia l'applicazione di tali principi dipende dalla concreta combinazione di fatti, norme e giudicati.
  • Le questioni concernenti la riconducibilità dei beni al proposto e la valutazione della pericolosità sono sostanzialmente questioni di merito del giudizio di prevenzione e non possono essere riaperte tramite revocazione se non sussistono nuovi elementi inconciliabili con quanto già valutato.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre revocazione è necessario verificare che: a) sussistano nuovi elementi o sopravvenienze giuridiche con efficacia sul giudicato; b) la questione non sia stata già esaminata e decisa nel giudizio di prevenzione; c) l'impugnazione sia tempestiva e fondata su presupposti atti a incidere realmente sulla base legale del provvedimento ablativo.

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