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Sentenza

Sentenza n. 8765/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento, previa sospensione - della nota prot. n. 1856 del 22/01/2026 – AOODGRUF (all. 2 – nota di rigetto istanza di rimessione in termini e nuova convocazione), emessa dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui è stata rigettata l’istanza di rimessione in termini per la presa di servizio e comunicata con pec la decadenza della ricorrente dall’assunzione (all. 3 - pec); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la presupposta e non conosciuta determinazione di decadenza della ricorrente dal diritto all’assunzione e la decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla procedura di assunzione, con conseguente convocazione per la scelta della sede e la stipula del contratto individuale di lavoro, con ordine all’Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’assunzione in servizio della ricorrente.

Giustizia amministrativa202604494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di rimessione in termini per la presa di servizio e conseguente decadenza dall’assunzione, con contestuale scorrimento della graduatoria

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, utilmente collocata nella graduatoria finale del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la Regione Lombardia, ha impugnato la nota con cui l’Amministrazione ha respinto la richiesta di rimessione in termini per la presa di servizio e le ha comunicato la decadenza dall’assunzione. Con tre motivi ha dedotto l’illegittimità degli atti per contrasto con la lex specialis, in particolare quanto all’individuazione del dies a quo del termine per la presa di servizio, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura, alla scelta della sede e alla stipula del contratto. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia, successiva all’approvazione della graduatoria finale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 73, comma 3, c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha applicato l’art. 63 d.lgs. 165/2001, secondo cui la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato spetta in via generale al giudice ordinario, mentre al giudice amministrativo resta la cognizione eccezionale delle controversie sulle procedure concorsuali, limitata alla fase pubblicistica sino all’approvazione della graduatoria finale. Poiché la graduatoria era già stata approvata e non era contestata, gli atti successivi relativi alla presa di servizio, alla rimessione in termini e alla decadenza dall’assunzione riguardavano la fase esecutiva e il rapporto di lavoro, nella quale l’amministrazione opera con i poteri negoziali del datore di lavoro privato. La posizione della candidata è stata quindi qualificata come diritto soggettivo, da tutelare secondo i principi civilistici di correttezza e buona fede. Il TAR ha escluso anche la riconducibilità della controversia a un atto di macro-organizzazione, poiché l’atto impugnato non costituiva fonte autonoma e immediata della lesione, ma riguardava la gestione della posizione individuale successiva alla graduatoria. È stata indicata la sezione lavoro del giudice ordinario quale autorità munita di giurisdizione, con possibilità di prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro

    Nel pubblico impiego contrattualizzato la giurisdizione spetta in via generale al giudice ordinario, mentre il giudice amministrativo conserva una competenza eccezionale sulle sole controversie relative alle procedure concorsuali.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    controversie in materia di procedure concorsuali

    La giurisdizione amministrativa riguarda la fase pubblicistica della procedura concorsuale sino all’approvazione della graduatoria finale; gli atti successivi appartengono alla fase esecutiva del rapporto di lavoro privatizzato.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001

    linee fondamentali di organizzazione degli uffici […] uffici di maggiore rilevanza […] dotazioni organiche complessive

    Gli atti di macro-organizzazione possono rientrare nella giurisdizione amministrativa solo quando costituiscano la fonte autonoma e immediata della lesione; tale ipotesi non ricorre per gli atti individuali successivi all’approvazione della graduatoria.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice munito di giurisdizione nei termini e secondo gli effetti previsti dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previa informazione alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve segnalare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio che intende porre a fondamento della decisione, come avvenuto per il possibile difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la giurisdizione amministrativa sulle controversie concorsuali è un’eccezione da interpretare restrittivamente; la regola generale attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie relative al rapporto di lavoro, comprese quelle concernenti l’assunzione.
  • L’approvazione della graduatoria finale segna il termine della fase pubblicistica della procedura concorsuale e l’inizio della fase esecutiva e privatistica del rapporto; gli atti successivi relativi alla presa di servizio, alla decadenza dall’assunzione o alla gestione della posizione individuale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Dopo l’approvazione della graduatoria finale, la posizione del candidato utilmente collocato assume consistenza di diritto soggettivo e gli atti dell’amministrazione devono essere valutati secondo i principi civilistici applicabili al datore di lavoro privato, inclusi correttezza e buona fede.
  • La giurisdizione amministrativa sugli atti di macro-organizzazione sussiste soltanto quando l’atto organizzativo costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione; non ricorre tale ipotesi per un provvedimento individuale che nega la rimessione in termini per la presa di servizio e dichiara la decadenza dall’assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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