Cassazione Penale, Sentenza n. 2819/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per reati informatici (accesso abusivo e frode informatica, capi 33-38), deducendo: 1) violazione dell'art. 407 c.p.p. per presunta inutilizzabilità di atti d'indagine acquisiti dopo la scadenza dei termini e in assenza della proroga documentata; 2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'aggravante dell'art. 615-ter comma 2 n.3 c.p. (distruzione/danneggiamento/interruzione del funzionamento) in relazione alle truffe informatiche contestate; 3) violazione dei principi di legalità e diritto di difesa per una diversa ricostruzione dei fatti rispetto all'incolpazione provvisoria; 4) errata qualificazione come consumata (anziché tentata) della frode informatica nel capo 36, perché non sarebbe conseguito il profitto illecito; 5) uso di conversazioni del 2022 non pertinenti per comprovare il pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Corte/Tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) gli atti compiuti dopo la scadenza dei termini non sono automaticamente annullati ma possono essere dichiarati inutilizzabili a istanza di parte quando concretamente utilizzati; non è possibile estendere l'inutilizzabilità riferita al primo indagato ad un diverso soggetto (il ricorrente) che è stato iscritto successivamente in base a quegli elementi; 2) l'aggravante dell'art. 615-ter comma 2 n.3 c.p. è stata ritenuta configurabile perché l'accesso (mediante BOT, modifica di credenziali e disposizione di bonifici) ha alterato componenti essenziali del sistema e i dati, rendendolo parzialmente inidoneo all'uso; 3) la rettifica di un refuso sull'indicazione della persona offesa non ha comportato un fatto diverso né pregiudizio alla difesa; 4) la frode informatica è consumata quando si realizzano sia il danno alla vittima sia l'ingiusto profitto, e ciò si verifica anche se il profitto è accreditato su conto di un terzo (aperto dagli indagati con false generalità), per cui l'evento si è comunque perfezionato; 5) le conversazioni citate non sono state ritenute decisive al punto da mettere in crisi la decisione cautelare. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 407 cod.proc.pen.
Il decorso del termine per le indagini non invalida automaticamente gli atti successivi, ma ne determina l'eventuale inutilizzabilità su istanza di parte quando tali atti siano concretamente utilizzati; la valutazione spetta al giudice al momento dell'utilizzo probatorio o cautelare
art. 615-ter comma 2 n. 3 cod. pen.
"la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti"
L'aggravante si applica quando dall'accesso abusivo derivi un danno o un'interruzione (anche parziale) del funzionamento o un'alterazione delle componenti essenziali del sistema; la modifica di credenziali o l'inserimento di un BOT che rende parzialmente inservibile il sistema rientrano nella fattispecie
art. 640-ter cod. pen.
"procura a sé o ad altri un ingiusto profitto"
La frode informatica si consuma quando si realizza il doppio evento tipico della truffa: il pregiudizio alla vittima e l'ingiusto profitto per chiunque ne tragga vantaggio; il profitto può giungere a un terzo soggetto senza escludere la consumazione
art. 635-bis cod. pen.
Distinto reato relativo a condotte dirette ad impedire il funzionamento del sistema; non tutte le condotte di accesso abusive perseguono tale fine, ma possono concorrere con altri reati informatici
art. 274 cod.proc.pen.
L'esigenza cautelare deve riferirsi a reati della stessa specie per i quali si procede; il giudice valuta la attualità del pericolo anche con riferimento a elementi utili di contesto purché pertinenti alla specie del reato
art. 56 cod. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina della responsabilità e della partecipazione, utile per distinguere ruoli e il rapporto tra autore e percettore del profitto illecito
artt. 274, 275, 311 cod.proc.pen.
Norme pertinenti alla misura cautelare: valutazione del pericolo di reiterazione, attualità delle esigenze cautelari e motivazione del provvedimento; il Tribunale ha ritenuto la motivazione adeguata e gli elementi evocati pertinenti
art. 24 Costituzione
Riferimento al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che le correzioni formali e la ricostruzione dei fatti non abbiano pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente
Massime di principio
- Un atto di indagine compiuto dopo la scadenza dei termini d'indagine non è automaticamente invalido; può essere dichiarato inutilizzabile solo se la parte ne chiede l'esclusione al momento del concreto utilizzo probatorio o cautelare
- L'aggravante prevista dall'art. 615-ter comma 2 n.3 c.p. si configura quando l'accesso abusivo comporta alterazione delle componenti essenziali del sistema (es. modifica di credenziali, inserimento di BOT) e non è necessario che vi sia una distruzione fisica: anche l'alterazione logica/informativa basta
- La frode informatica (art. 640-ter) si considera consumata quando si realizzano sia il danno alla vittima sia l'ingiusto profitto, anche se quest'ultimo finisce nella disponibilità di un terzo soggetto; l'assenza di possesso materiale dell'autore non esclude la consumazione se il profitto è stato comunque acquisito da terzi per iniziativa degli indagati
- Errori materiali o refusi nell'indicazione delle persone offese possono essere rettificati senza viziare il procedimento se non determinano ambiguità tali da pregiudicare il diritto di difesa
- Per la conferma di misure cautelari il giudice può avvalersi di elementi indicativi di pericolo di reiterazione purché pertinenti alla stessa specie di reato contestato; conversazioni o elementi estranei alla fattispecie non sono decisivi, ma elementi pertinenti anche se indiretti possono essere valutati
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