Cassazione Penale, Sentenza n. 21638/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che le esigenze cautelari non sussisterebbero o si sarebbero affievolite per: la privazione della libertà di diversi coimputati (tra cui Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo, gli unici con cui Silvestri avrebbe avuto contatti), la sospensione dall'esercizio della professione disposta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola, l'assenza di una struttura professionale di riferimento, il decorso del tempo (i fatti risalirebbero a circa tre anni), l'assenza di elementi concreti e attuali a supporto delle esigenze cautelari e la possibilità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere; inoltre si eccepisce la mancata automatica considerazione della custodia intramuraria come misura adeguata per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il motivo è stato ritenuto aspecifico e riassumeva le stesse doglianze già esaminate e respinte dal Tribunale del riesame; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni dei provvedimenti in materia di misure cautelari (controllo limitato alla coerenza logica e alla sussistenza di vizi di motivazione manifesti, senza riformulare la valutazione dei fatti o delle prove). Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la scelta della misura intramuraria con riferimento a: la fitta rete di relazioni del ricorrente; la mancata prova della recisione dei legami con l'ambiente criminale; l'assenza del provvedimento di sospensione professionale nel fascicolo; conversazioni intercettate che mostrerebbero contatti diretti per questioni personali con persone ritenute collegabili all'organizzazione; e acquisizione di elementi successivi che descrivono il contributo del ricorrente al sodalizio. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa nella scelta dell'impugnazione, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Infine ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limiti del controllo di legittimità: il giudice della Cassazione può sindacare la motivazione del giudice del merito solo nei casi di violazione di norme o di manifesta illogicità; non può riesaminare i fatti né sostituire la valutazione delle prove.
art. 273 c.p.p.
Riferimento ai gravi indizi di colpevolezza: la loro insussistenza è sindacabile in Cassazione solo se comporta violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 c.p.p.
Riferimento alle esigenze cautelari: la valutazione della loro sussistenza è rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo per vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Previsione del contraddittorio scritto; richiamata la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto conformemente alla norma.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità.
art. 94, comma 1 c.p.p.
Disposizioni procedurali di cancelleria per gli adempimenti successivi alla pronuncia; richiamata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è molto limitato: non è consentito un rinnovato apprezzamento dei fatti o delle prove, ma solo il controllo di vizi di motivazione evidenti o di violazioni di legge.
- I ricorsi che ripropongono genericamente la stessa critica già valutata dal giudice del riesame sono generalmente dichiarati inammissibili: occorre motivare specificamente la violazione di legge o dimostrare la manifesta illogicità del provvedimento.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità è utile produrre e depositare elementi nuovi, documenti o provvedimenti (es. provvedimenti di sospensione professionale) che provino la recisione dei legami con l'ambiente criminoso o il mutamento concreto delle condizioni di rischio.
- La mera affermazione della scarsa attualità dei fatti o l'invocazione di misure meno afflittive non basta: occorre mostrare concretamente come tali misure possano garantire le esigenze cautelari (concretezza e attualità).
- La formulazione dei motivi in cassazione deve essere specifica e collegata punto per punto alle argomentazioni del provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o ricorsive comportano elevato rischio di inammissibilità.
- La prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze processuali appartiene al giudice di merito; chi impugna in Cassazione deve puntare su errori di diritto o su manifesta illogicità della motivazione.
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