Sentenza n. 410/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 6/11/2020 con cui il Prefetto della Provincia di Lecce ha emesso interdittiva antimafia nei confronti della società -OMISSIS-srl; - dei provvedimenti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi i provvedimenti non conosciuti, e segnatamente, le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria, tra cui gli accertamenti svolti dal GICO della Guardia di Finanza, nonché gli esiti delle riunioni del Gruppo Interforze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata dal Prefetto della Provincia di Lecce e gli atti istruttori connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'interdittiva antimafia prefettizia e gli atti connessi, presupposti e consequenziali, comprese le informative delle Forze dell'Ordine, gli accertamenti del GICO della Guardia di Finanza e gli esiti delle riunioni del Gruppo Interforze. Prima della decisione nel merito, all'udienza del 12 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca della parte ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuasse interesse alla decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito del giudizio e della particolarità delle questioni sottostanti, con salva la refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l'improcedibilità della domanda di annullamento, senza necessità di esaminare i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l'esito del giudizio e la particolarità delle questioni trattate ne giustificano l'adozione.
Come è indicizzato
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