Cassazione Penale, Sentenza n. 12193/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 135 del codice della strada, deducendo che la patente internazionale di guida a lui contestata, sebbene apparentemente rilasciata dalle autorità serbe, fosse priva di validità in Italia poiché egli sarebbe residente in Italia da oltre un anno; per tale motivo il falso sarebbe "grossolano" e andrebbe valutato secondo l'orientamento giurisprudenziale favorevole al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo è ritenuto generico e privo di specificità perché la difesa non ha allegato il fatto decisivo (la prova o anche la specifica affermazione che il ricorrente fosse residente in Italia da oltre un anno). La Corte ha richiamato l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sull'interpretazione dell'art. 135 c.d.s., ma ha ritenuto la questione non decisiva per la causa per mancanza di allegazioni probatorie. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 477 e 482 cod. pen.
Norme relative ai reati di falsificazione di documenti (tra cui patenti straniere); il giudizio di Cassazione si fonda sull'applicabilità di tali disposizioni al caso di patente straniera contraffatta.
art. 135 codice della strada
Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validita'.
La norma disciplina la validità dell'uso in Italia delle patenti rilasciate da Stati extra-UE; il ricorrente sosteneva che la mancanza di validità renderebbe il documento "totalmente privo di efficacia" e quindi costituisce elemento per qualificare il falso come grossolano. La Corte ha rilevato che la verifica della residenza (condizione prevista dall'art. 135) non è stata adeguatamente allegata dal ricorrente.
art. 136 codice della strada
Richiamata in dottrina e giurisprudenza unitamente all'art. 135 per valutare le condizioni di validità della patente estera ai fini della circolazione in Italia.
art. 495 co. 2 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere della parte di allegare i fatti favorevoli: la Corte ha posto l'onere probatorio sull'imputato per dimostrare la residenza ultraventennale (oltre un anno) invocata a fondamento del motivo.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. "qo"
Norma richiamata per l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici o non affrontano le ragioni della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo a-specifico e quindi inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali della pronuncia di inammissibilità; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata per giustificare la possibilità di sanzionare con pagamento alla Cassa delle Ammende le inammissibilità determinate da profili di colpa emergenti dal ricorso.
Massime di principio
- Per contestare la validità di una patente straniera ai fini dell'art. 135 c.d.s. è necessario allegare e, se del caso, provare i fatti rilevanti (es. residenza in Italia da oltre un anno); l'onere probatorio su tale circostanza grava sulla parte che la invoca.
- La questione se una patente straniera non valida ai fini della circolazione in Italia possa comunque costituire oggetto di falsificazione punibile è controversa: la giurisprudenza è divisa tra chi richiede la sussistenza delle condizioni di validità ex art. 135/136 e chi ritiene rilevante la valenza intrinseca del documento straniero a prescindere. In assenza di decisione di merito su questo punto, il giudice di legittimità può evitare di risolvere la questione se i fatti non sono specificamente allegati.
- Ai fini del ricorso in Cassazione è essenziale la specificità del motivo: il ricorso non può limitarsi a questioni astratte di interpretazione normativa senza confrontarsi con le motivazioni della decisione impugnata, pena l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.
- In caso di inammissibilità causata da negligenza o colpa del ricorrente, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) oltre al pagamento delle spese processuali.
- Quando si impugna una condanna per possesso o esibizione di documento estero contraffatto, è strategico allegare fin dal primo grado di giudizio (e ribadirlo in appello e in cassazione) elementi probatori sulla situazione personale rilevante (residenza, possesso di permesso internazionale, traduzione) se l'argomento è centrale per la difesa.
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