Sentenza n. 445/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 349/2025 pubblicata il 25.03.2025, del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 349/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 19 novembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la comprovata definitività della sentenza da eseguire e la previa decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza dell'interessato e fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
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