Cassazione Civile, Ordinanza n. 16222/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il risarcimento del danno da perdita della proprietà di un fondo occupato dal Comune in forza di un'autorizzazione sindacale risalente al 1977 e poi irreversibilmente trasformato senza decreto di espropriazione. In origine il proprietario aveva chiesto la condanna dell'ente al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione e dall'ablazione sostanziale del bene. Dopo varie fasi di merito e un primo intervento rescissorio della Cassazione per vizio di motivazione sulla stima, la Corte d'appello in sede di rinvio ha quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale, ha riconosciuto anche una somma per mancato godimento e indennità per occupazione legittima, ed ha escluso la rivalutazione sull'indennità di occupazione e il maggior danno per difetto di prova. Le eredi hanno impugnato la sentenza di rinvio con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa edificabilità del suolo e alle circostanze concrete valorizzate dal c.t.u.; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente astratta nella determinazione del valore venale; 3) violazione delle norme sull'indennizzo/espropriazione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, sostenendo che la liquidazione ancorata al valore agricolo medio sarebbe irrisoria e non conforme al parametro del valore venale o comunque a una valutazione di mercato non meramente agricola.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che la sentenza di rinvio si era correttamente attenuta ai limiti derivanti dall'annullamento per vizio di motivazione e che, in tema di occupazione appropriativa/espropriazione, il criterio decisivo per la stima resta l'edificabilità legale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti al momento rilevante. Ha inoltre considerato generiche le doglianze sul valore venale e sulla pretesa applicazione del valore agricolo medio in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali. In conseguenza del rigetto, le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell'art. 380-bis c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c., anche al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio per abuso del processo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non elementi istruttori, questioni o argomentazioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico asseritamente omesso e il dato da cui risulta la sua deduzione nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il corretto deposito e richiamo degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 384, primo comma, c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione quando la cassazione intervenga per violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta del consigliere comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma e richiama l'ipotesi di abuso del processo.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
La Corte richiama la responsabilità aggravata e la connessa sanzione economica in caso di abuso del processo, valorizzata quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta.
art. 111 Cost.
È invocato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte non ravvisa un vizio di tale tipo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro della nullità per motivazione mancante o apparente, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata ne sia affetta.
art. 39 l. 25 giugno 1865, n. 2359
Norma invocata dalle ricorrenti sul criterio di indennizzo/espropriazione, ma la censura è ritenuta generica o comunque infondata.
art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359
Per la Corte, la norma ha prescelto quale criterio per l'edificabilità quello dell'edificabilità legale, desumibile dagli strumenti urbanistici vigenti.
artt. 15, 16, 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Sono richiamati per la disciplina dell'indennità di occupazione e della sua durata/misura.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
È invocato per sostenere il diritto a un indennizzo ragionevolmente correlato al valore del bene, ma la doglianza non viene accolta.
artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Sono indicati come norme che recepiscono il criterio dell'edificabilità legale ai fini della determinazione dell'indennità.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva ampi poteri di indagine e di valutazione dei fatti, ma deve comunque rispettare i principi di diritto applicabili e non può fondare la decisione su un criterio di stima incompatibile con la classificazione urbanistica legale del bene.
- In tema di occupazione appropriativa o espropriazione, la destinazione edificatoria del suolo va desunta anzitutto dalla edificabilità legale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel momento rilevante; la c.d. edificabilità di fatto ha funzione solo sussidiaria o integrativa e non può prevalere sulla classificazione legale.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere costruito sulla mancata considerazione di elementi istruttori o di argomentazioni difensive, ma richiede l'omissione di un preciso fatto storico, controverso, discusso tra le parti e decisivo in senso stretto.
- Le censure che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione del valore del bene, in assenza di specifica confutazione della motivazione e dei presupposti urbanistici rilevanti, sono inammissibili o comunque infondate.
- Quando il ricorso viene deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste per l'abuso del processo e la responsabilità aggravata della parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16206/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16207/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16208/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16209/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16210/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16214/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →