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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12150/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

L'ente pubblico datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a includere la tredicesima mensilità di fatto percepita nel calcolo dell'indennità di incentivo all'esodo. Prima della decisione, le parti hanno però depositato una memoria congiunta dichiarando di aver sottoscritto una scrittura privata successiva al ricorso, con cui hanno definito transattivamente la controversia e chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione negoziale intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il nuovo accordo pattizio avesse sostituito la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata, ormai travolta e caducata. Ha inoltre rilevato che nella scrittura privata le parti avevano regolato anche le spese di lite, convenendone la compensazione. Quanto al contributo unificato aggiuntivo, la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti, poiché il meccanismo del raddoppio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non nella cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    la situazione non è stata ricondotta alle ipotesi decisorie previste dalla norma

  • art. 383 c.p.c.

    la situazione non è stata ricondotta alle ipotesi decisorie previste dalla norma

  • art. 384 c.p.c.

    la situazione non è stata ricondotta alle ipotesi decisorie previste dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accordo negoziale

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso

  • Cass. Sez. U n. 8980 del 11/04/2018

    affermato il principio secondo cui la definizione transattiva sopravvenuta determina cessazione della materia del contendere e travolge la sentenza impugnata

Massime di principio

  • La definizione negoziale sopravvenuta della controversia in corso di cassazione, quando sostituisce integralmente l'assetto regolatorio oggetto della sentenza impugnata, determina la cessazione della materia del contendere e la caducazione della decisione di merito.
  • La cessazione della materia del contendere non coincide con un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, né con le ipotesi di decisione tipizzate dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il processo di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo transattivo sopravvenuto, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • Se le parti regolano espressamente nel nuovo accordo anche le spese di giudizio, il giudice prende atto della loro pattuizione senza ulteriori statuizioni sostanziali sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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