Cassazione Civile, Ordinanza n. 12150/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
L'ente pubblico datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a includere la tredicesima mensilità di fatto percepita nel calcolo dell'indennità di incentivo all'esodo. Prima della decisione, le parti hanno però depositato una memoria congiunta dichiarando di aver sottoscritto una scrittura privata successiva al ricorso, con cui hanno definito transattivamente la controversia e chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione negoziale intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il nuovo accordo pattizio avesse sostituito la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata, ormai travolta e caducata. Ha inoltre rilevato che nella scrittura privata le parti avevano regolato anche le spese di lite, convenendone la compensazione. Quanto al contributo unificato aggiuntivo, la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti, poiché il meccanismo del raddoppio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non nella cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 382, terzo comma, c.p.c.
la situazione non è stata ricondotta alle ipotesi decisorie previste dalla norma
art. 383 c.p.c.
la situazione non è stata ricondotta alle ipotesi decisorie previste dalla norma
art. 384 c.p.c.
la situazione non è stata ricondotta alle ipotesi decisorie previste dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accordo negoziale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
Cass. Sez. U n. 8980 del 11/04/2018
affermato il principio secondo cui la definizione transattiva sopravvenuta determina cessazione della materia del contendere e travolge la sentenza impugnata
Massime di principio
- La definizione negoziale sopravvenuta della controversia in corso di cassazione, quando sostituisce integralmente l'assetto regolatorio oggetto della sentenza impugnata, determina la cessazione della materia del contendere e la caducazione della decisione di merito.
- La cessazione della materia del contendere non coincide con un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, né con le ipotesi di decisione tipizzate dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il processo di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo transattivo sopravvenuto, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- Se le parti regolano espressamente nel nuovo accordo anche le spese di giudizio, il giudice prende atto della loro pattuizione senza ulteriori statuizioni sostanziali sul punto.
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