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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8232/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la convalida dell'arresto per presunta flagranza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione al pubblico ufficiale sull'identità), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il provvedimento indicato lo stato di flagranza e gli elementi che rendessero ipotizzabile il reato. Sosteneva che le generalità rilevate all'atto del fermo (Sheraz Saif) non coincidevano con quelle poi fornite durante il fotosegnalamento (Saif Ullah Sheraz) e, quindi, mancava la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in sede di ricorso per cassazione avverso convalida dell'arresto, siano deducibili solo vizi di illegittimità attinenti al titolo del reato, all'esistenza della flagranza e all'osservanza dei termini, non vizi di motivazione o valutazioni di merito. La Corte ha poi confermato che lo stato di flagranza sussisteva: il reato di falsa dichiarazione si consuma al momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale e, nel caso, l'arrestato aveva fornito generalità false al momento del controllo; in sede di fotosegnalamento emerse la vera identità con riscontri AFIS e precedenti fotosegnalamenti. Inoltre il giudice di convalida deve valutare ex ante la situazione conosciuta o conoscibile al momento dell'arresto senza considerare elementi emersi successivamente. Per questi motivi il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Fattispecie penalmente rilevante contestata: la falsa attestazione o dichiarazione al pubblico ufficiale sull'identità si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in atto pubblico.

  • art. 381, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme procedurali relative alla convalida dell'arresto; la Corte richiama la normativa sulle ipotesi di flagranza e le correlate formalità.

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata dal ricorrente nell'ambito dell'impugnazione della convalida; in questa decisione è richiamata come parte del quadro normativo che disciplina l'arresto e la convalida.

  • art. 391, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente in relazione ai limiti dell'impugnazione; la Corte ricorda i limiti entro cui può muoversi il sindacato di legittimità sulla convalida.

  • art. 606, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione; la Corte osserva che questioni di motivazione e valutazioni di merito non sono ammissibili in cassazione avverso la convalida dell'arresto.

  • art. 380 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per definire le fattispecie che possono integrare lo stato di flagranza o 'quasi flagranza' ai fini dell'arresto; il giudice di convalida valuta la sorpresa e la situazione così come conosciuta dagli operanti.

  • art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1 cod. proc. pen.

    Norme richiamate riguardanti i termini e le formalità per la trasmissione degli atti dalla polizia giudiziaria e la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero, elementi che il giudice deve verificare in sede di convalida.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che elenca le esigenze cautelari per l'applicazione di misure cautelari personali; la Corte distingue tra la verifica di legittimità della convalida e la successiva valutazione delle esigenze cautelari, che attengono a una fase diversa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per assoggettare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione avverso la convalida dell'arresto sono deducibili solo vizi di illegittimità attinenti al titolo del reato, all'esistenza della flagranza e all'osservanza dei termini; non sono ammesse valutazioni di merito o vizi di motivazione.
  • Lo stato di flagranza per il reato di falsa attestazione sull'identità si realizza nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua formale trascrizione.
  • Il giudice che convalida l'arresto deve svolgere una valutazione ex ante limitata a quanto noto o conoscibile con la diligenza necessaria al momento dell'arresto; non possono assumere rilievo elementi emersi successivamente nelle indagini.
  • Richiedere in sede di legittimità la riconsiderazione di elementi fattuali o una diversa valutazione della gravità indiziaria equivale a sollecitare un riesame del merito, il che rende il ricorso inammissibile.
  • Accertamenti tecnici e comparazioni (ad es. AFIS e fotosegnalamenti) che dimostrano la discrepanza delle generalità possono legittimare la convalida dell'arresto per falsa dichiarazione di identità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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