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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20737/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società terminalistica per riduzione del personale. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato a un dipendente, reputando valida la rappresentanza della società nella procedura sindacale e corretta la suddivisione dei lavoratori in distinti profili professionali ai fini della selezione degli esuberi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 4 della L. n. 223/1991, 1387 e 2203 c.c., sostenendo che solo una chiara spendita del nome del rappresentato e una certificazione scritta delle garanzie procedurali avrebbero consentito di attribuire efficacia agli atti compiuti dal direttore generale; ha inoltre contestato la ritenuta applicabilità della ratifica e la validità del recesso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991, assumendo che la platea dei licenziandi fosse stata artificiosamente frammentata in profili distinti, nonostante la fungibilità delle mansioni e l'assenza di reali esigenze tecnico-produttive, con conseguente illegittimità dei criteri di scelta e della limitazione della comparazione ai soli addetti di ciascun profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le censure, formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, in particolare sulla sussistenza del potere rappresentativo del direttore generale e sulla sua spendita del nome nella procedura. Ha inoltre osservato che il motivo non colpiva tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata e ha ribadito che la ratifica ex art. 1399 c.c., in quanto richiamata dall'art. 1324 c.c., può applicarsi anche al licenziamento quale negozio unilaterale. Anche il secondo motivo è stato ritenuto non fondato/inammissibile perché nuovamente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio sulla fungibilità delle mansioni e sulla legittimità della suddivisione in profili professionali, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 23 luglio 1991, n. 223

    La procedura di licenziamento collettivo richiede una comunicazione iniziale e una gestione coerente con le garanzie sindacali, ma non viene affermato che i verbali di accordo debbano essere assistiti da forme scritte ulteriori o da specifiche formule di spendita del potere rappresentativo oltre quelle accertate in fatto.

  • art. 5, comma 1, L. 23 luglio 1991, n. 223

    La scelta dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata secondo i criteri legali e nell'ambito della platea correttamente individuata, ma la censura in cassazione non può tradursi in una diversa ricostruzione dei fatti sulla fungibilità delle mansioni o sulle esigenze tecnico-organizzative.

  • art. 1387 c.c.

    È richiamato per contestare il potere rappresentativo, ma la Corte valorizza gli accertamenti di merito sulla concreta esistenza e spendita di tale potere.

  • art. 2203 c.c.

    È invocato dal ricorrente in tema di rappresentanza, ma la Corte non ravvisa errori di diritto nella decisione di merito che ha riconosciuto il potere del direttore generale.

  • art. 1399 c.c.

    La ratifica dell'atto compiuto senza potere produce effetti retroattivi, con salvezza dei diritti dei terzi; tale disciplina è ritenuta applicabile anche al licenziamento come negozio unilaterale.

  • art. 1324 c.c.

    La norma consente l'applicazione, ai negozi unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, delle disposizioni sui contratti compatibili, tra cui quella sulla ratifica del falsus procurator.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: la ricostruzione del potere rappresentativo, della fungibilità delle mansioni e della coerenza organizzativa della procedura è riservata al giudice di merito.
  • Nel licenziamento, anche collettivo, l'eventuale difetto di potere del soggetto che ha compiuto l'atto può essere sanato mediante ratifica, applicandosi in via compatibile la disciplina dell'art. 1399 c.c. ai negozi unilaterali ex art. 1324 c.c.
  • Chi impugna un licenziamento collettivo deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; l'omessa contestazione di una di esse rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione della sentenza.
  • La selezione dei lavoratori in una procedura di riduzione del personale può essere articolata in distinti profili professionali se il giudice di merito accerta, con valutazione insindacabile in cassazione, l'effettiva non fungibilità delle mansioni e la coerenza della scelta con esigenze tecnico-organizzative.
  • La legittimità della procedura collettiva va valutata sulla base degli accertamenti di fatto relativi alla comunicazione iniziale, alla negoziazione sindacale e ai criteri di scelta; la contestazione in cassazione deve individuare un errore di diritto e non limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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