Cassazione Civile, Ordinanza n. 35708/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, impugnato inizialmente dalla società contribuente e da uno dei soci. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo illegittimo l’atto per mancata prova della valida delega del funzionario sottoscrittore. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Ufficio perché notificata presso il domicilio eletto della società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deduceva violazione degli artt. 299, 300, 330, comma 2, c.p.c. e 40 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare inesistente o invalida la notifica dell’appello alla società estinta, poiché l’evento estintivo non era stato dichiarato in udienza dal difensore della parte, e quindi operava la regola dell’ultrattività del mandato alla lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, non dichiarata né notificata alle altre parti, opera l’ultrattività del mandato: la parte continua a essere considerata processualmente esistente e capace, con la conseguenza che è valida la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore domiciliatario ai sensi dell’art. 330 c.p.c. Poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della decisione di primo grado, ma tale evento non era stato dichiarato nel processo, la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l’appello. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 299 c.p.c.
la morte o la perdita di capacità della parte costituita integra un evento rilevante nel processo, ma gli effetti processuali dipendono dalla sua dichiarazione o notificazione alle altre parti.
art. 300 c.p.c.
in assenza di dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo, opera la disciplina dell’ultrattività del mandato alla lite.
art. 330, comma 2, c.p.c.
la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore della parte colpita dall’evento, se questo non è stato dichiarato, è ammissibile e idonea.
art. 40 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo per denunciare la violazione delle regole processuali in tema di impugnazioni nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come nullità processuale.
art. 285 c.p.c.
la notificazione della sentenza al procuratore costituito fa decorrere il termine per impugnare anche nei confronti della parte divenuta incapace o deceduta, secondo il principio di ultrattività del mandato.
art. 330, comma 1, c.p.c.
è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore domiciliatario della parte che, per evento non dichiarato, è considerata processualmente ancora esistente.
Massime di principio
- Quando la parte costituita a mezzo procuratore perda la capacità processuale o venga meno per un evento interruttivo non dichiarato né notificato alle altre parti, il mandato alla lite conserva efficacia ultrattiva nel processo.
- In tal caso, la notificazione dell’impugnazione eseguita presso il difensore domiciliatario è valida e idonea, senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento da parte del notificante.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, se non dichiarata nel processo, non rende inesistente la notificazione dell’appello presso il procuratore della parte estinta, né determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Il giudice di merito che disconosca tale regola viola i principi processuali sulla prosecuzione del rapporto processuale e sulla legittimazione del procuratore nei gradi successivi.
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