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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37218/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta dell'INPS di pagamento di contributi dovuti per l'attività professionale svolta nell'anno 2011 da una professionista iscritta d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. La Corte d'appello aveva ritenuto non prescritto il credito, facendo decorrere il termine prescrizionale in presenza di una sospensione per doloso occultamento del debito contributivo, desunta dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 2012 relativa al 2011. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere escluso la prescrizione del credito contributivo; 2) violazione del d.lgs. n. 218/1997 e dell'art. 116 L. n. 388/2000, sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere ritenuto integrato il doloso occultamento e per le conseguenti sanzioni. La ricorrente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR non vale, di per sé, a far decorrere o sospendere la prescrizione e che il credito risultava già prescritto al momento della prima richiesta INPS del 21 agosto 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi, affermando che il dies a quo della prescrizione dei contributi va individuato nel momento in cui il saldo della contribuzione doveva essere versato, eventualmente tenendo conto del differimento dei termini previsto dal d.P.C.M. 6 giugno 2012 per i contributi relativi al 2011. Ha escluso che la mancata compilazione del quadro RR costituisca, automaticamente, doloso occultamento del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione. Poiché la prima richiesta dell'INPS è intervenuta solo il 21 agosto 2017, il credito contributivo era prescritto. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione di insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni; l'INPS è stato invece condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    istituiva la Gestione separata in relazione alla quale era stata emessa la pretesa contributiva

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi, dal momento in cui dovevano essere versati

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    la sospensione per doloso occultamento non opera automaticamente per la sola mancata compilazione del quadro RR

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • d.lgs. n. 218 del 1997

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta insussistenza del doloso occultamento e delle sanzioni

  • art. 116 L. n. 388 del 2000

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo di censura

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura camerale per la decisione in Cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    esempio di differimento del termine di versamento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione

  • d.P.C.M. 6 giugno 2012, art. 1, comma 1

    ha differito fino al 9 luglio 2012 il termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2011

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato, considerando anche gli eventuali differimenti normativamente previsti del termine di pagamento.
  • La dichiarazione dei redditi, in quanto esternazione di scienza, non costituisce di per sé il presupposto del credito contributivo né sposta automaticamente la decorrenza della prescrizione.
  • La mancata compilazione del quadro RR non integra automaticamente doloso occultamento del debito contributivo e non basta, da sola, a sospendere la prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.
  • Quando la questione di diritto è definita e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

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