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Ordinanza

Ordinanza n. 818/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10885/2024, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202406377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 10885/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara per la progettazione, fornitura e manutenzione di un sistema anti-drone presso l’aeroporto di Fiumicino, nonché l’aggiudicazione e il contratto stipulato con il raggruppamento aggiudicatario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La controversia concerne una gara informale a carattere secretato, indetta da Aeroporti di Roma ai sensi dell’art. 162 del d.lgs. n. 50/2016, per un sistema anti-drone destinato a un aeroporto civile. L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione del 7 dicembre 2022 e gli atti di gara, inclusi i verbali con i punteggi tecnici, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato il 23 dicembre 2022, il subentro e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente. Il TAR ha respinto il ricorso; l’impresa ha quindi proposto appello. Nel giudizio di appello il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione, affidata al Direttore dell’UAMA, per accertare l’utilizzabilità in ambito aeroportuale civile italiano del sistema anti-drone offerto dall’aggiudicataria secondo le prescrizioni della lex specialis. Il verificatore ha chiesto di acquisire la scheda tecnica e il part number del radar, documentazione classificata o comunque riservata, per sottoporla al Segretariato generale della Difesa e ottenere il relativo parere tecnico. La questione decisa con l’ordinanza riguarda esclusivamente le modalità di accesso, conservazione e trattazione della documentazione classificata nell’ambito della verificazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito e ha confermato le precedenti disposizioni istruttorie. Ha ritenuto consentito l’accesso alla documentazione da parte del verificatore, quale ausiliario del giudice, e del Segretariato generale della Difesa, quale ausiliario del verificatore, ai fini dell’esecuzione della verificazione. Tuttavia, in applicazione dell’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, ha escluso l’estrazione di copie e la consegna degli originali o il trasferimento della documentazione classificata in altro luogo, anche se protetto, non essendo ravvisata un’impossibilità di visionarla presso la Segreteria della Sezione. Ha quindi disposto che la Segreteria consenta la visione dei documenti secondo modalità di conservazione adeguate alla loro classificazione, previo accordo sulle tempistiche e previa indicazione del funzionario o dirigente del Segretariato generale della Difesa incaricato di esaminare la documentazione e rilasciare il parere. Il verificatore e gli altri soggetti autorizzati sono tenuti al riserbo e possono utilizzare le informazioni esclusivamente per la verificazione, con divieto di diffusione, sottrazione, manomissione, distruzione o rivelazione. La causa resta istruttoria e l’appello non è stato ancora deciso.

Norme richiamate

  • art. 162 d.lgs. n. 50/2016

    Disciplina la gara informale a carattere secretato utilizzata per l’affidamento del sistema anti-drone.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per la domanda subordinata di tutela risarcitoria per equivalente.

  • art. 42, comma 3, legge n. 124/2007

    Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato

    Include la classificazione RISERVATO tra le classifiche attribuibili ai documenti.

  • art. 23, comma 1, d.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5

    La trattazione di informazioni classificate RISERVATO è consentita esclusivamente a coloro che hanno necessità di conoscerle per lo svolgimento del proprio incarico, funzione o attività

    Limita la trattazione delle informazioni classificate ai soggetti che abbiano una necessità funzionale di conoscerle.

  • art. 42, comma 8, legge n. 124/2007

    Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia

    Impone all’autorità giudiziaria di conservare i documenti classificati con modalità idonee a tutelarne la riservatezza e consente la visione senza estrazione di copia; nel caso concreto impedisce anche il trasferimento degli originali fuori dalla Segreteria.

  • artt. 256, 261 e ss. c.p.

    Richiamati quanto alle possibili responsabilità, anche disciplinari e penali, derivanti dalla violazione delle disposizioni poste a tutela delle informazioni riservate.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, sia necessario esaminare documentazione classificata per eseguire una verificazione e non sia stato opposto il segreto di Stato, il giudice può consentirne la visione agli ausiliari giudiziari e agli altri soggetti istituzionali incaricati, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni.
  • La documentazione classificata acquisita o custodita dall’autorità giudiziaria deve essere conservata con modalità particolarmente qualificate, idonee a tutelarne la riservatezza; il diritto di visione non comporta il diritto di estrarne copia.
  • In assenza di un’impossibilità concreta di esaminare la documentazione presso la segreteria dell’ufficio giudiziario, non è consentito consegnare gli originali o trasferire altrove i documenti classificati, neppure verso locali protetti di altra autorità.
  • I soggetti autorizzati a esaminare informazioni classificate nell’ambito di una verificazione devono limitarne l’uso alle finalità istruttorie, mantenere il riserbo e astenersi da qualsiasi diffusione, sottrazione, manomissione, distruzione o rivelazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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