Cassazione Penale, Ordinanza n. 10646/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati, già appellanti soccombenti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14/06/2024. Il primo ricorso censurava il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, nonché la determinazione degli aumenti per la continuazione, lamentando in sostanza un eccesso di pena; il secondo ricorso, con un unico motivo, contestava anch'esso l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che le doglianze sono generiche, prive di specificità e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito in tema di discrezionalità nella dosimetria della pena, attività sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure non rispettassero il requisito di specificità ex art. 581 c.p.p. e che, comunque, investissero valutazioni discrezionali del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze, sulla pena base, sugli aumenti per continuazione e sulla congruità della pena, tutte adeguatamente motivate dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
art. 132 c.p.
potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen.
la determinazione degli aumenti e della pena complessiva nell'ambito della discrezionalità sanzionatoria non è censurabile in cassazione se non per arbitrarietà o manifesta illogicità.
art. 133 c.p.
elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
la motivazione sulla pena può ritenersi sufficiente anche mediante il richiamo ai parametri di gravità del reato e capacità a delinquere ritenuti rilevanti.
art. 125 c.p.p.
la discrezionalità sanzionatoria del giudice di merito sfugge al controllo di legittimità quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Le censure sulla dosimetria della pena, sul bilanciamento delle circostanze e sugli aumenti per continuazione non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, perché tali apprezzamenti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
- Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia del tutto mancante, arbitraria o manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice richiami anche uno solo dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Nel reato continuato il giudice deve distinguere il reato più grave dai reati satellite e motivare gli aumenti di pena; tuttavia, quando gli aumenti sono di lieve entità, non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata.
- L'inammissibilità del ricorso può derivare non solo dalla genericità intrinseca delle censure, ma anche dalla loro genericità estrinseca, quando non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La pena inferiore alla media edittale o ritenuta congrua/equa può essere motivata sinteticamente, purché la sentenza espliciti gli elementi ritenuti decisivi e non emerga un uso arbitrario del potere discrezionale.
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