Cassazione Civile, Sentenza n. 8764/2021 del 30/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la responsabilità disciplinare del notaio per la violazione dell'art. 147, lett. c) della Legge notarile in relazione a un contratto con la Sig.ra Rita Cavaliere (qualificata dalla Corte come attività di procacciamento di affari e non mero contratto di "service"). Il ricorrente contestava: (1) la valutazione dei fatti e la qualificazione del rapporto con la Cavaliere, ritenendo che la Corte avesse erroneamente interpretato il contratto sulla base del corrispettivo e avesse disatteso la perizia di parte; (2) la contraddittorietà della motivazione circa l'assorbimento di altre violazioni deontologiche e, nondimeno, il loro utilizzo ai fini della determinazione della sanzione e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto una valutazione motivata e non manifestamente illogica dei fatti, inclusa l'analisi del contenuto contrattuale, del corrispettivo, della clausola di presenza minima e dell'andamento dell'attività del notaio, nonché delle perizie. Quanto alla riduzione della sanzione e al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha considerato le valutazioni della Corte d'appello discrezionali e quindi incensurabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 4.500,00 per compensi, plus 15% per spese forfettarie, esborsi € 200,00 e accessori) e gli è stata contestualmente rilevata la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Art. 147 Legge notarile
È punito con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte
La Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui alla lett. c) dell'art. 147, applicando una sospensione ridotta a 15 giorni rispetto ai 3 mesi inflitti in primo grado; la Cassazione ha confermato la valutazione di merito.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Motivi di cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché attinenti a una diversa lettura dei fatti e della prova e non a profili di diritto o a omissioni specifiche di valutazione tali da giustificare la cassazione.
Art. 28 Legge notarile
Richiamato come precedente disciplinare del notaio; la Corte d'appello lo ha valutato negativamente ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
Codice deontologico (artt. 1, 36, 37)
Violazioni inizialmente prospettate e poi ritenute "assorbite" dalla Commissione; la Corte d'appello ha comunque esaminato questi profili perché riteneva che la Commissione ne avesse tenuto conto nella determinazione della sanzione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
La Corte ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'applicazione della norma, richiedendo potenzialmente al ricorrente il versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Giurisprudenza citata (Cass. n. 25162/2020; n. 5965/2004; n. 10670/1996)
La Corte richiama principi di legittimità secondo cui il giudice può usare mezzi di prova atipici e che le valutazioni di merito sulle sanzioni disciplinari e sulle prove sono, se motivate e non illogiche, incensurabili in sede di cassazione.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente i fatti: le valutazioni probatorie e discrezionali del giudice di merito (qualificazione del rapporto contrattuale, congruità del corrispettivo, valutazione delle perizie e della testimonianza indiziaria) sono incensurabili in Cassazione se risultano motivate e prive di illogicità manifeste.
- La qualificazione di un contratto come 'procacciamento di affari' può essere desunta anche dall'insieme delle clausole contrattuali (corrispettivo fisso, clausole di presenza minima, modalità di svolgimento) e dall'andamento dell'attività professionale; non è indispensabile la dichiarazione diretta di clienti procacciati.
- Se una Commissione disciplinare dichiara assorbite alcune contestazioni deontologiche ma le ha comunque considerate ai fini della determinazione della sanzione, il giudice di merito può tenerne conto nella commisurazione della pena purché dia adeguata motivazione; la mera asserita contraddittorietà deve essere contestata con argomentazioni di diritto specifiche per essere rilevante in Cassazione.
- La recidiva o precedenti disciplinari hanno rilevanza nel diniego delle attenuanti generiche: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nello soppesare tali elementi.
- Per impugnare con successo in Cassazione una sentenza disciplinare occorre non solo proporre una diversa interpretazione dei fatti, ma indicare specifici vizî di diritto, violazioni normative o omessi esami di fatti decisivi che integrino i motivi di nullità o vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Il giudice può fondare la decisione anche su prove atipiche; chi contesta la valutazione perizia/prova documentale deve dimostrare l'irrilevanza o l'inattendibilità in termini specifici e non limitarsi a mero dissenso.
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