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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 4296 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società sosteneva che le 24 cartelle non fossero mai state validamente notificate, chiedendone l'annullamento e dichiarando la prescrizione dei crediti e degli interessi. L'Agenzia contestava l'ammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem e per tardività, sostenendo la regolarità delle notifiche effettuate via PEC all'indirizzo risultante dalla visura camerale della società. Contestava inoltre la prescrizione e la validità dei documenti trasmessi in formato PDF anziché P7M.

La decisione

La Commissione ha riunito gli appelli dell'Agenzia e della società. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione degli estratti di ruolo solo per le cartelle non validamente notificate, ma ha accertato che l'indirizzo PEC utilizzato era riconducibile alla società e che le notifiche erano provate dalle ricevute di accettazione e consegna. Ha inoltre ritenuto valido l'invio delle cartelle in formato PDF, equiparato al formato P7M. L'appello dell'Agenzia è stato accolto parzialmente: alcune cartelle sono state considerate validamente notificate e non prescritte, mentre per le cartelle relative a crediti già prescritti al momento della notifica è stata confermata l'estinzione del credito. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 29, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Consente la riunione di procedimenti connessi; la Commissione ha riunito gli appelli dell'Agenzia e della società.

  • Art. 15 D.Lgs. 546/1992

    La reciproca soccombenza è stata ritenuta motivo sufficiente per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

  • Art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla società per chiedere la condanna dell'Agenzia alle spese in base al principio della soccombenza.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla società per contestare la compensazione delle spese, ma non accolto in quanto la Commissione ha ritenuto sussistente la reciproca soccombenza.

  • Art. 2946 c.c.

    Individua il termine ordinario decennale di prescrizione applicato ai tributi erariali.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    È stato applicato per ritenere quinquennale la prescrizione di tributi periodici, quali i diritti camerali e altri tributi locali.

  • Art. 2953 c.c.

    La sentenza ha escluso la conversione automatica del termine breve di prescrizione in quello decennale per effetto della mancata impugnazione della cartella, in assenza di un provvedimento giudiziale definitivo.

  • Cass. SS.UU. n. 19704/2015

    Ammette l'impugnazione dell'estratto di ruolo quando la cartella non sia stata validamente notificata e il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite l'estratto.

  • Cass. SS.UU. n. 23397/2016

    "la scadenza del termine perentorio per impugnare la cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario senza determinare l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario-decennale ai sensi dell'art. 2953"

    Una cartella validamente notificata e non impugnata rende il credito irretrattabile in sede amministrativa, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione del credito in decennale.

  • Cass. SS.UU. n. 10266/2018

    "le firme digitali di tipo xxxxx e di tipo xxxxx, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf"

    La notifica via PEC di un documento in formato PDF può essere valida quanto quella in formato P7M, purché siano garantite autenticità e provenienza del documento.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è generalmente ammissibile quando la cartella sottostante non sia stata validamente notificata e il contribuente ne abbia avuto conoscenza solo tramite l'estratto.
  • Se l'amministrazione dimostra la consegna della cartella a un indirizzo PEC ufficiale e riconducibile alla società, la notifica può considerarsi valida anche se il contribuente non aveva espressamente indicato quell'indirizzo nel processo.
  • Il formato PDF, se trasmesso tramite PEC con ricevute di accettazione e consegna e con adeguate garanzie di autenticità, non rende automaticamente nulla la notifica rispetto al formato P7M.
  • La prescrizione deve essere calcolata in relazione alla natura del tributo: ordinariamente decennale per i tributi erariali e quinquennale per i crediti periodici o assimilabili, salvo validi atti interruttivi.
  • Una cartella validamente notificata e non impugnata entro il termine diventa irretrattabile; tuttavia la mancata impugnazione non converte automaticamente il termine di prescrizione breve in quello decennale.
  • La prescrizione può essere riconosciuta anche senza un'imminente iniziativa esecutiva, se è stata specificamente dedotta e il giudice dispone degli elementi necessari per verificare le scadenze e gli eventuali atti interruttivi.
  • Quando entrambe le parti risultano parzialmente vittoriose, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese di lite per reciproca soccombenza.

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