Ordinanza n. 158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1716/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 1716/2022, resa sul ricorso contro la richiesta comunale di pagamento di oblazione e oneri concessori relativi a un’istanza di condono edilizio
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro la nota comunale recante la richiesta di pagamento delle somme definitivamente determinate per oblazione e oneri concessori connessi a un’istanza di condono ex legge n. 47/1985. Il TAR aveva ritenuto non decorso il termine di prescrizione, in assenza di formazione di un provvedimento tacito di condono, e aveva reputato corrette le determinazioni comunali anche quanto agli interessi. In appello sono stati dedotti, tra gli altri, errori nel calcolo delle somme richieste, sostenendo che sarebbero già stati versati lire 18.612.500, pari a euro 9.612,55, e che il calcolo avrebbe dovuto considerare una superficie utile di 751,25 mq e una superficie non residenziale di 531,40 mq, da ridurre nella misura del 60 per cento per la destinazione a deposito, con superficie convenzionale di 1.070,09 mq. È stata inoltre contestata la ritenuta decadenza dalla possibilità di eccepire l’errore di calcolo, che il TAR aveva collegato a una nota del 27 gennaio 2020, nella quale l’appellante si era dichiarato disponibile a versare euro 1.902,83 a titolo di oblazione chiedendo l’esonero dagli interessi. È stata dedotta anche l’erroneità della richiesta di euro 2.518,84 per interessi calcolati dal 1986, benché la determinazione definitiva dell’oblazione fosse intervenuta soltanto il 20 dicembre 2019. Infine, l’appellante ha denunciato una discrasia tra gli importi indicati nella prima pagina dell’atto, ove l’oblazione definitiva risultava pari a euro 419,82 e il contributo di concessione a euro 1.173,94, e quelli riportati nella pagina successiva, pari rispettivamente a euro 2.230,08 e euro 1.178,38. È stata altresì prodotta una nota dell’Area Tecnica comunale, priva di data e protocollo, della quale l’appellante ha sostenuto la natura transattiva, contestata dal Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell’appello. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una relazione dettagliata sui fatti di causa, con particolare riguardo all’esattezza delle poste economiche contestate e all’esistenza e natura della nota transattiva del 27 gennaio 2020 e della successiva nota dell’Area Tecnica comunale. Il Comune è stato onerato di depositare telematicamente la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. L’ulteriore trattazione è stata rinviata a pubblica udienza da fissarsi con separato decreto. Ogni decisione sul merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
La controversia riguarda la determinazione e il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori connessi a un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi di tale legge; l’ordinanza non definisce però l’interpretazione sostanziale delle sue disposizioni.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende dall’esattezza di poste contabili e dalla ricostruzione di atti la cui esistenza o natura è controversa, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, acquisendo dall’amministrazione una relazione dettagliata sui fatti rilevanti e rinviando la decisione sul merito.
- La produzione in giudizio di un documento privo di data e protocollo, accompagnata da una diversa qualificazione della sua natura negoziale da parte delle parti, richiede un accertamento istruttorio sull’esistenza, provenienza e contenuto dell’atto prima della decisione sulla sua efficacia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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