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Sentenza

Sentenza n. 1890/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza dei seguenti titoli esecutivi: 1) Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 365/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 23/02/2021, non opposto; 2) Decreto ingiuntivo n. 240/2025, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 06/03/2025, non opposto e dichiarato esecutivo in data 07/05/2025; 3) Verbale di Conciliazione Giudiziale del 09/04/2024, reso nel procedimento n. 1757/2018 R.G. del Tribunale di Ragusa.

Giustizia amministrativa202600755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi e di un verbale di conciliazione giudiziale costituenti titoli esecutivi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli eredi del creditore hanno proposto ricorso per l'ottemperanza a tre titoli esecutivi emessi dal Tribunale di Ragusa: due decreti ingiuntivi, recanti condanna del Consorzio al pagamento di somme di euro 11.733,26 ed euro 24.533,64, oltre interessi e spese, e un verbale di conciliazione giudiziale, con obbligo di pagamento di euro 10.000,00, oltre euro 3.000,00 per spese e accessori. I ricorrenti hanno dedotto il persistente inadempimento del Consorzio, nonostante la notificazione dei titoli in forma esecutiva, e hanno chiesto l'ordine di integrale esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Nel corso della camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che il Consorzio aveva integralmente pagato quanto dovuto in forza dei tre titoli esecutivi. Il Tribunale ha ritenuto comprovato il sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Consorzio secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché la sua inerzia aveva reso necessario il giudizio e l'adempimento era intervenuto solo dopo la sua instaurazione. Le spese sono state liquidate in euro 1.100,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal titolo esecutivo, viene meno l’interesse alla decisione e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte il cui comportamento ha reso necessario il giudizio e che sarebbe risultata soccombente in caso di decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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