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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15528/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari a 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione e 6.600 euro di multa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, e all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, nonché agli artt. 191, 192, 533 e 546 c.p.p., contestando che fossero state ritenute provate sia la riferibilità della sostanza stupefacente a lui, sia la detenzione a fini di spaccio, sia l'avvenuta cessione a due persone indicate in sentenza. La Corte d'appello aveva invece valorizzato il peso, le modalità di presentazione e occultamento della sostanza, l'assenza di giustificazioni alternative e la permanenza dell'imputato nell'androne del condominio senza plausibile ragione, ritenendo logicamente dimostrata la finalità di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta e perché il ricorso non si confrontava in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha confermato gli effetti della condanna e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata per la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibile il ricorso.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    richiamato dalla difesa come parametro di distinzione rispetto alla detenzione per uso personale; la doglianza è respinta in rito perché non si confronta con la motivazione di merito.

  • art. 191 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente in tema di prove; la Corte non svolge un autonomo esame nel merito.

  • art. 192 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente sui criteri di valutazione della prova; il ricorso è ritenuto non specificamente critico rispetto alla valutazione di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    norma invocata sulla regola di giudizio per l'affermazione di responsabilità; la censura è ritenuta inammissibile perché già disattesa dai giudici di merito.

  • art. 546 c.p.p.

    norma invocata sulla motivazione della sentenza; la Corte ritiene sufficiente e logicamente coerente la motivazione del giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza non è ravvisata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della sentenza impugnata.
  • In materia di stupefacenti, la finalità di spaccio può essere desunta da elementi indiziari oggettivi quali il peso della sostanza, le modalità di confezionamento o occultamento e l'assenza di una plausibile destinazione alternativa, se la motivazione di merito è logica e coerente.
  • La deduzione di violazione degli artt. 191, 192, 533 e 546 c.p.p. non è sufficiente a superare la decisione di merito se il ricorso non indica un effettivo vizio argomentativo o un errore di diritto specifico.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, all'imputato seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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