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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26703/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha disconosciuto le agevolazioni IVA c.d. "prima casa" richieste in relazione all'acquisto di un immobile. L'immobile era stato acquistato da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, ma nell'atto di acquisto non era intervenuto l'altro coniuge e, secondo l'Ufficio, mancavano anche le dichiarazioni prescritte dalla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo l'accoglimento in primo grado e poi in appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che, in caso di acquisto in comunione legale, le dichiarazioni richieste per l'agevolazione devono essere rese anche dal coniuge non intervenuto in atto, sicché la CTR aveva erroneamente riconosciuto il beneficio nonostante tale omissione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i profili di inammissibilità sollevati dal controricorrente e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, per fruire dell'agevolazione "prima casa", le dichiarazioni previste dalla nota II-bis devono essere rese dall'acquirente e, se l'acquisto avviene in regime di comunione legale, anche dal coniuge non intervenuto nell'atto; il regime di comunione legale non costituisce, in assenza di una specifica disposizione, deroga alla regola. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    nota II-bis lett. b) e c)

    Per ottenere l'agevolazione "prima casa" l'acquirente deve dichiarare in atto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altri diritti reali su abitazione nel comune e di non avere già fruito dell'agevolazione sull'intero territorio nazionale; il regime di comunione legale non esonera dal rispetto di tali dichiarazioni, che devono provenire anche dal coniuge non intervenuto quando l'acquisto è compiuto in comunione legale.

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    È il testo unico dell'imposta di registro richiamato quale fonte della disciplina agevolativa applicata in via estensiva anche ai fini IVA nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, le dichiarazioni richieste dalla legge devono essere rese nei modi e dai soggetti espressamente previsti dalla norma, senza che il regime patrimoniale tra coniugi introduca deroghe tacite.
  • Quando l'acquisto immobiliare avviene in comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte per il beneficio fiscale devono riguardare non solo il coniuge che interviene nell'atto, ma anche il coniuge non intervenuto, che deve renderle.
  • In materia di agevolazioni fiscali, la mancanza dei presupposti formali e dichiarativi richiesti dalla norma comporta il legittimo recupero dell'imposta secondo l'aliquota ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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