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Sentenza

Sentenza n. 10241/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza Bis (NRG. -OMISSIS-) passata in giudicato in data -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202505373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva disposto l'ammissione della ricorrente a prove suppletive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione a una precedente sentenza del TAR Lazio, passata in giudicato, con la quale era stata disposta la sua ammissione a prove suppletive della procedura controversa. Nel corso del giudizio il TAR ha richiesto all'Amministrazione chiarimenti scritti sull'esecuzione del giudicato, assegnando un termine di trenta giorni e avvertendo che la mancata produzione avrebbe potuto essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Nonostante i solleciti del Collegio, il rinvio richiesto dalla difesa erariale e l'impegno a interloquire con il Ministero, l'Amministrazione non ha prodotto chiarimenti né dedotto alcunché sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto provato l'inadempimento dell'Amministrazione sulla base dell'allegazione della ricorrente, della mancata collaborazione processuale del Ministero e del comportamento omissivo valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., richiamando anche i principi sull'onere della prova elaborati dalla giurisprudenza civile. Ha affermato che dal giudicato deriva il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato, per l'eventuale inutile decorso del termine e previa richiesta della ricorrente, il Direttore generale dell'Amministrazione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 120 giorni. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la peculiarità della fattispecie e i mutamenti giurisprudenziali non consentissero la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 900,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina del Commissario ad acta, escludendo invece l'astreinte nella fattispecie concreta ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di valutare il comportamento processuale dell'Amministrazione; la mancata produzione dei chiarimenti richiesti è stata valorizzata dal TAR ai fini della prova dell'inadempimento.

  • art. 64 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione quale parametro per valutare la mancata collaborazione dell'Amministrazione all'istruttoria sul corretto adempimento del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del giudicato e l'Amministrazione, nonostante le richieste del giudice, non fornisce chiarimenti sull'esecuzione, il comportamento processuale omissivo dell'Amministrazione può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e concorrere a fondare l'accoglimento della domanda.
  • Il giudizio di ottemperanza mira a dare concreta esecuzione al contenuto del giudicato; i presupposti della pretesa già riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato non possono essere nuovamente sindacati in sede di ottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e, nella fattispecie, alla richiesta del ricorrente.
  • La mancata collaborazione dell'Amministrazione nel fornire chiarimenti richiesti dal giudice sull'adempimento del giudicato può assumere rilievo probatorio, soprattutto quando l'Amministrazione è nella disponibilità degli elementi relativi all'esecuzione.
  • La concessione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può escluderla in ragione delle peculiarità della fattispecie e dei mutamenti giurisprudenziali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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