Sentenza n. 991/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di due manufatti leggeri denominati bubble room, di una piattaforma in legno, degli impianti tecnologici e delle staccionate, con ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale sostenendo, anzitutto, che le bubble room, per leggerezza, amovibilità, dimensioni e funzione accessoria rispetto all’attività di affittacamere, non costituissero nuove costruzioni e rientrassero nell’eccezione prevista dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001 per le strutture mobili collocate in strutture ricettive all’aperto. Ha inoltre dedotto che le opere fossero esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.17 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017. Con riferimento alla piattaforma lignea, ha sostenuto che essa fosse destinata al ricovero di impianti tecnologici, fosse riconducibile alla manutenzione straordinaria e rientrasse nelle esclusioni paesaggistiche di cui ai punti A.5 e A.19 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017. Il Comune ha contestato l’assenza del permesso di costruire e degli ulteriori titoli paesaggistici, idrogeologici e sismici, nonché del nulla osta dell’Ente Parco, rilevando che l’area, agricola e naturalistica, ricadeva in zona E1 del P.U.C., nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ed era sottoposta a plurimi vincoli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. L’ordinanza è stata qualificata come atto vincolato, adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere, l’individuazione della loro funzione, l’accertamento dell’assenza dei titoli abilitativi e il richiamo delle disposizioni violate. Non era necessaria una motivazione autonoma sull’interesse pubblico al ripristino, poiché tale interesse è immanente nell’ordine di demolizione di opere abusive, soprattutto in presenza di plurimi vincoli. Le bubble room sono state ritenute nuove costruzioni soggette a permesso di costruire: l’eccezione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001 richiede presupposti rigorosi e cumulativi, tra cui la collocazione in una struttura ricettiva all’aperto previamente autorizzata e l’assenza di collegamenti permanenti al terreno. Nel caso concreto le strutture erano collocate su una piattaforma di circa 95 mq, sostenuta da pali infissi nel suolo, dotata di impianti tecnologici e inserita in un’area agricola e naturalistica non qualificata come campeggio, villaggio turistico o altra struttura ricettiva all’aperto autorizzata. La mera attività di affittacamere non equivale al titolo necessario per una struttura ricettiva all’aperto. L’amovibilità materiale e l’assenza di fondazioni in cemento non sono decisive, poiché la precarietà dipende dalla funzione e dalla temporaneità dell’esigenza soddisfatta. Manufatti destinati al pernottamento turistico, inseriti in un’organizzazione ricettiva e dotati di servizi tecnologici, realizzano un uso non occasionale e una trasformazione apprezzabile del suolo e del carico urbanistico. È stata esclusa anche l’applicabilità del punto A.17 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, perché le bubble room non erano meri arredi o installazioni accessorie, ma unità destinate all’ospitalità turistica, collocate su una piattaforma appositamente realizzata in area paesaggisticamente vincolata e ricompresa in un Parco nazionale. L’eventuale esclusione dall’autorizzazione paesaggistica non avrebbe comunque eliminato la necessità del titolo edilizio, del nulla osta dell’Ente Parco e degli ulteriori atti di assenso. La piattaforma non è stata qualificata come mera opera impiantistica o manutenzione straordinaria, ma come nuovo piano di calpestio esterno di rilevante estensione, sostenuto da pali infissi nel terreno, destinato a sorreggere le strutture ricettive e a ospitare i relativi impianti. Sono state quindi ritenute inapplicabili anche le esclusioni paesaggistiche dei punti A.5 e A.19. Infine, l’ordine di demolizione è stato ritenuto né abnorme né convertibile in sanzione pecuniaria, trattandosi della conseguenza ordinaria e vincolata della realizzazione di opere soggette a permesso di costruire in sua assenza. La sanabilità avrebbe richiesto una specifica istanza e l’accertamento della doppia conformità, non deducibili sostitutivamente nel giudizio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001
L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili è qualificata come intervento di nuova costruzione; l’esclusione opera, nei casi previsti, per esigenze meramente temporanee o per tende e unità abitative mobili collocate in strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate.
L’eccezione ha natura rigorosa ed è subordinata a presupposti cumulativi. La collocazione in una struttura ricettiva all’aperto previamente autorizzata è necessaria; la mera amovibilità del manufatto o l’assenza di fondazioni in cemento non escludono la qualificazione come nuova costruzione.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
Le opere realizzate nel caso concreto, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, erano soggette a permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione di opere soggette a permesso di costruire in assenza del titolo impone l’ordine di demolizione quale conseguenza ordinaria e vincolata dell’abuso. La conversione in sanzione pecuniaria non è automatica.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
La piattaforma lignea non è riconducibile alla manutenzione straordinaria perché costituisce un nuovo piano di calpestio esterno, sostenuto da pali e funzionale all’insediamento ricettivo.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Le opere, valutate unitariamente con la piattaforma, gli impianti e le sistemazioni del terreno, richiedevano il preventivo vaglio paesaggistico in ragione dell’incidenza sull’assetto dei luoghi.
art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004
L’area ricadeva in un contesto sottoposto a vincolo paesaggistico per la sua appartenenza a un’area protetta.
punto A.17 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017
L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per determinate installazioni esterne accessorie non si applica a unità destinate al pernottamento turistico, collocate su una piattaforma appositamente realizzata e prive del carattere di meri elementi accessori.
punti A.5 e A.19 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017
Le esclusioni relative a impianti tecnologici esterni e manufatti amovibili di modesta incidenza non comprendono una piattaforma funzionalmente destinata a sorreggere unità di pernottamento in area vincolata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La qualificazione di un manufatto come precario non dipende dalla sola amovibilità materiale, dal materiale impiegato o dall’assenza di fondazioni in cemento, ma dalla funzione concretamente svolta e dalla temporaneità dell’esigenza soddisfatta.
- I manufatti leggeri destinati al pernottamento turistico costituiscono nuove costruzioni soggette a permesso di costruire quando siano stabilmente inseriti in un’organizzazione ricettiva, siano collocati su una piattaforma appositamente realizzata, siano dotati di servizi tecnologici e comportino una trasformazione apprezzabile del suolo o un incremento del carico urbanistico.
- L’eccezione prevista per tende e unità abitative mobili collocate in strutture ricettive all’aperto opera solo se la struttura ricettiva è previamente autorizzata sotto i profili urbanistico, edilizio e, ove necessario, paesaggistico; la mera comunicazione o autorizzazione dell’attività di affittacamere non equivale a tale titolo.
- Le esenzioni dall’autorizzazione paesaggistica per installazioni esterne accessorie, impianti tecnologici o manufatti amovibili di modesta incidenza non si applicano a strutture destinate all’ospitalità turistica quando, considerate unitariamente con piattaforme, impianti e sistemazioni del terreno, incidano sull’assetto dei luoghi.
- L’ordine di demolizione di opere abusive soggette a permesso di costruire è un provvedimento vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, essendo tale interesse immanente nella repressione dell’abuso, in particolare in aree sottoposte a plurimi vincoli.
- La piattaforma destinata a sostenere strutture ricettive e relativi impianti deve essere valutata unitariamente con l’insediamento complessivo e non può essere qualificata come semplice opera impiantistica o manutenzione straordinaria sulla base della sola funzione dichiarata di ricovero dei servizi tecnologici.
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