Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20870/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha rilevato che l'atto si limitava a riproporre le censure di appello senza confutare specificamente la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per evasione. Ha dedotto vizi di motivazione in punto di colpevolezza, ma il ricorso è stato ritenuto meramente reiterativo del motivo già proposto in appello, senza un confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Individua il delitto di evasione, la cui condanna era stata confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze precedenti non è sufficiente a radicare un valido scrutinio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.