Cassazione Penale, Ordinanza n. 20870/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha rilevato che l'atto si limitava a riproporre le censure di appello senza confutare specificamente la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per evasione. Ha dedotto vizi di motivazione in punto di colpevolezza, ma il ricorso è stato ritenuto meramente reiterativo del motivo già proposto in appello, senza un confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Individua il delitto di evasione, la cui condanna era stata confermata in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze precedenti non è sufficiente a radicare un valido scrutinio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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