Ordinanza n. 1467/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione di dimissione della paziente da una RSA, con attivazione dell’assistenza domiciliare integrata e del relativo piano assistenziale individuale; impugnazione della relazione presupposta e del piano assistenziale individuale
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la nota con cui l’ASP di Enna ha disposto le dimissioni della paziente dal modulo Alzheimer della struttura residenziale Villa Maria, indicando l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata, nonché la relazione del CDCD che aveva ritenuto incongrua la permanenza continuativa nella struttura e il piano assistenziale individuale nella parte relativa alle dimissioni. È stato inoltre contestato, nei limiti dell’interesse, il decreto regionale del 24 maggio 2010, ove interpretato nel senso di impedire il mantenimento in RSA delle persone affette da Alzheimer stabilizzate o non prese in carico da un CDCD. Con motivi aggiunti è stato impugnato il piano assistenziale individuale predisposto dall’UVM il 26 maggio 2025, lamentandone l’inadeguatezza quanto alle prestazioni necessarie per l’assistenza e l’igiene personale, la riabilitazione, il supporto nutrizionale, il mantenimento delle abilità residue, la gestione dei disturbi comportamentali, la stimolazione cognitiva e il sostegno al caregiver. Il testo dell’ordinanza non riporta la decisione sui motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato mantenuto in istruttoria.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la verificazione disposta con precedente ordinanza non era stata integralmente eseguita. Considerato quanto riferito dalle parti sulle operazioni già svolte, ha ritenuto necessario concedere al verificatore un ulteriore termine breve per completare l’incarico e depositare la relazione finale. Ha quindi assegnato venti giorni dalla trasmissione dell’ordinanza per la conclusione della verificazione e ha fissato una nuova udienza pubblica per il 23 giugno 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sulla fondatezza delle censure, sull’annullamento degli atti impugnati o sulle spese di lite. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
presupposti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 4
Il richiamo riguarda la tutela dei dati relativi alla salute, trattati come categoria particolare di dati personali.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
La norma è richiamata, insieme alla disciplina europea e all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non sia stata integralmente eseguita, il giudice può assegnare al verificatore un ulteriore termine per completare le operazioni e depositare la relazione finale, rinviando la trattazione della causa a una nuova udienza.
- In presenza di una controversia concernente lo stato di salute di una persona, il giudice amministrativo può disporre, in caso di diffusione del provvedimento, l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare le condizioni sanitarie degli interessati.
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