Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1467/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Disposizione di dimissione della paziente da una RSA, con attivazione dell’assistenza domiciliare integrata e del relativo piano assistenziale individuale; impugnazione della relazione presupposta e del piano assistenziale individuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato la nota con cui l’ASP di Enna ha disposto le dimissioni della paziente dal modulo Alzheimer della struttura residenziale Villa Maria, indicando l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata, nonché la relazione del CDCD che aveva ritenuto incongrua la permanenza continuativa nella struttura e il piano assistenziale individuale nella parte relativa alle dimissioni. È stato inoltre contestato, nei limiti dell’interesse, il decreto regionale del 24 maggio 2010, ove interpretato nel senso di impedire il mantenimento in RSA delle persone affette da Alzheimer stabilizzate o non prese in carico da un CDCD. Con motivi aggiunti è stato impugnato il piano assistenziale individuale predisposto dall’UVM il 26 maggio 2025, lamentandone l’inadeguatezza quanto alle prestazioni necessarie per l’assistenza e l’igiene personale, la riabilitazione, il supporto nutrizionale, il mantenimento delle abilità residue, la gestione dei disturbi comportamentali, la stimolazione cognitiva e il sostegno al caregiver. Il testo dell’ordinanza non riporta la decisione sui motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato mantenuto in istruttoria.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la verificazione disposta con precedente ordinanza non era stata integralmente eseguita. Considerato quanto riferito dalle parti sulle operazioni già svolte, ha ritenuto necessario concedere al verificatore un ulteriore termine breve per completare l’incarico e depositare la relazione finale. Ha quindi assegnato venti giorni dalla trasmissione dell’ordinanza per la conclusione della verificazione e ha fissato una nuova udienza pubblica per il 23 giugno 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sulla fondatezza delle censure, sull’annullamento degli atti impugnati o sulle spese di lite. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    presupposti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 4

    Il richiamo riguarda la tutela dei dati relativi alla salute, trattati come categoria particolare di dati personali.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina europea e all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non sia stata integralmente eseguita, il giudice può assegnare al verificatore un ulteriore termine per completare le operazioni e depositare la relazione finale, rinviando la trattazione della causa a una nuova udienza.
  • In presenza di una controversia concernente lo stato di salute di una persona, il giudice amministrativo può disporre, in caso di diffusione del provvedimento, l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare le condizioni sanitarie degli interessati.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.