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Direttiva 2008/21

Direttiva 2008/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/21/CE aggiorna in modo puntuale la direttiva 91/675/CEE per allinearla alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE che modifica la decisione 1999/468/CE. Le modifiche riguardano esclusivamente i rinvii procedurali relativi alle misure di esecuzione nel settore assicurativo e delle pensioni aziendali o professionali. Il legislatore UE precisa espressamente che si tratta di interventi tecnici, senza necessità di recepimento nazionale.

Adeguamento tecnico della direttiva 91/675/CEE alla procedura di regolamentazione con controllo per taluni poteri di esecuzione della Commissione in materia di assicurazioni e pensioni aziendali/professionali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell'atto, ma non introduce obblighi sostanziali di recepimento: modifica soltanto la disciplina procedurale della direttiva 91/675/CEE relativa al funzionamento del comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. L'intervento riguarda le misure di esecuzione nei settori dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, dell'assicurazione diretta sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali, limitatamente ai casi in cui la direttiva 91/675/CEE rinvia alla decisione 1999/468/CE.

Direttiva 2008/21/CE: adeguamento della direttiva 91/675/CEE alle nuove regole sulle competenze di esecuzione della Commissione

La direttiva interviene in modo limitato ma significativo sulla direttiva 91/675/CEE, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. L'obiettivo è adeguare i riferimenti procedurali alla decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE, in modo da rendere applicabile la procedura di regolamentazione con controllo alle misure di esecuzione di carattere generale che modificano elementi non essenziali degli atti di base.

Finalità dell'intervento normativo

La modifica si colloca nel quadro del riordino delle modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. I considerando chiariscono che, per gli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, è necessario un adeguamento formale affinché la nuova procedura trovi applicazione. Il legislatore precisa inoltre che le misure di esecuzione nei settori assicurativi e previdenziali interessati devono essere adottate secondo la disciplina della decisione 1999/468/CE, con particolare riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis.

Ambito materiale della modifica

L'intervento riguarda esclusivamente la direttiva 91/675/CEE e, più precisamente, i rinvii contenuti nella disciplina delle procedure di comitato applicabili a misure di esecuzione nel settore:

  • dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  • dell'assicurazione diretta sulla vita;
  • della riassicurazione;
  • delle pensioni aziendali o professionali. Non vengono introdotti nuovi requisiti sostanziali per imprese, intermediari o Stati membri sul piano regolamentare di settore; viene solo aggiornato il meccanismo decisionale secondario.

Modifica dell'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE

Il nuovo articolo 2 prevede che, quando la direttiva rinvia a tale disposizione, si applichino:

  • l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE;
  • l'articolo 7 della medesima decisione;
  • con il necessario coordinamento rispetto all'articolo 8. In sostanza, nei casi in cui sono adottate misure di portata generale destinate a modificare elementi non essenziali dell'atto di base, si ricorre alla procedura di regolamentazione con controllo.

Introduzione dell'articolo 2 bis

La direttiva inserisce un nuovo articolo 2 bis nella direttiva 91/675/CEE. Per i rinvii a questo articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, sempre tenendo conto dell'articolo 8. Inoltre, viene fissato espressamente in tre mesi il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE. Si tratta di un elemento rilevante per la tempistica della procedura di comitato.

Recepimento, efficacia e destinatari

Il considerando 6 esclude la necessità di trasposizione nazionale: la direttiva è qualificata come intervento tecnico limitato alla procedura di comitato, senza obbligo per gli Stati membri di adottare misure di recepimento. L'articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 3 indica come destinatari gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la rilevanza della direttiva è soprattutto istituzionale e procedurale: occorre tener conto che gli atti esecutivi nel perimetro della direttiva 91/675/CEE devono essere letti alla luce della nuova architettura della decisione 1999/468/CE, comprensiva della procedura di regolamentazione con controllo. Non emergono obblighi operativi diretti per gli operatori economici, né termini di recepimento da monitorare a livello nazionale, poiché la direttiva non richiede trasposizione.

Disposizioni principali

Adeguamento della procedura di comitato

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE prevedendo che, nei casi di rinvio al medesimo articolo, si applichino l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. Si introduce così la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale dirette a modificare elementi non essenziali degli atti di base.

Nuovo articolo 2 bis e termine della procedura

L'articolo 1 inserisce un nuovo articolo 2 bis nella direttiva 91/675/CEE: nei casi di rinvio a tale articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Natura tecnica e assenza di recepimento

Il considerando 6 afferma che le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; pertanto non è necessario alcun recepimento da parte degli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali di trasposizione.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 3 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazionipensioni aziendali e professionaliprocedure di comitatocompetenze di esecuzione della commissionediritto istituzionale ue

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