Sentenza n. 1003/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del 14.1.2026 prot. 4717, del Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità dell’ASL CN1, nella parte in cui ha rigettato l’istanza di accesso presentata dalla Fondazione ricorrente ritenendola generica ed esplorativa e ritenendo non rinvenibile il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e l’esigenza dell’istante; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l’istanza del 15.12.2025 e la conseguente condanna dell’ASL CN1 alla consegna, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai documenti relativi alle interlocuzioni tra ASL CN1 e Regione Piemonte sulle modalità di registrazione contabile e recupero di un acconto di euro 59.713,14
Esito
Favorevole al ricorrente (ente sanitario accreditato)
Prevale il privato
La controversia
La fondazione ricorrente, accreditata ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 ed erogatrice di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, aveva ricevuto un acconto di euro 59.713,14 per la copertura dei maggiori costi derivanti dal rinnovo contrattuale del personale sanitario non medico. In sede di liquidazione dei corrispettivi di luglio 2025, l'ASL CN1 aveva trattenuto tale importo ritenendolo oggetto di compensazione. Dopo avere chiesto chiarimenti, la fondazione aveva appreso che l'ASL giustificava la trattenuta richiamando indicazioni scritte ricevute nel 2021 da funzionari regionali e interlocuzioni con la Regione Piemonte. Con istanza del 15 dicembre 2025, la fondazione aveva quindi chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, copia del documento scritto contenente tali indicazioni e di ogni altra documentazione o corrispondenza intercorsa tra ASL e Regione sulle modalità di registrazione contabile dell'acconto e sul diritto dell'ASL al relativo recupero. L'ASL aveva negato l'accesso, ritenendo l'istanza generica ed esplorativa, riferita a un complesso non individuato di atti, e sostenendo l'assenza di un nesso strumentale tra i documenti richiesti e l'esigenza della fondazione. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale della fondazione, collegato alla contestazione della trattenuta dell'acconto e alla necessità di conoscere le indicazioni regionali poste dall'ASL a fondamento della compensazione. L'istanza non è stata qualificata come meramente esplorativa, poiché individuava sufficientemente la categoria e l'oggetto dei documenti richiesti: le comunicazioni tra Regione e ASL relative alla specifica vicenda e alla modalità di registrazione contabile dell'acconto. Il giudice ha precisato che una richiesta non è generica per il solo fatto di non indicare data e numero di protocollo dei documenti, quando tali estremi non siano conoscibili dall'interessato; è sufficiente che l'amministrazione possa comprenderne portata e contenuto e selezionare i documenti pertinenti. Nel caso concreto, l'ASL stessa aveva espressamente richiamato l'esistenza di indicazioni scritte dei funzionari regionali e di interlocuzioni con la Regione, sicché non poteva negare l'accesso sostenendo l'indeterminatezza della richiesta o l'assenza del nesso strumentale. Il TAR ha annullato il diniego del 14 gennaio 2026 e ha condannato l'ASL a consentire l'accesso mediante estrazione di copia ai documenti richiesti. L'ASL è stata inoltre condannata al pagamento di euro 2.000,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 22-25 l. 241/1990
"In attuazione della DGR 5-2435 / 2020 e della DD n. 588/2021, a copertura dei costi per rinnovo contrattuale del personale non medico, Fondazione Orizzonte Speranza - ETS ricevette dall’ASL CN1 l’acconto di € 59.713,14 previa emissione di fattura n. 49E/2021. In sede di liquidazione dei corrispettivi relativi alla mensilità luglio 2025, l’ASL CN1 ha tuttavia trattenuto il suddetto importo a titolo di compensazione. A seguito di richiesta di chiarimenti della Fondazione, l’ASL CN1, con nota 11/11/2025 prot. 0150541, ha asserito trattarsi di proprio credito secondo quanto indicato per iscritto dai funzionari regionali competenti nel 2021. La Fondazione contesta la trattenuta e ha interesse a conoscere e verificare la motivazione e le indicazioni regionali cui l’ASL CN1 rinvia e alle quali si è attenuta."
Gli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 consentono l'accesso quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti. L'amministrazione non può qualificare come generica o esplorativa una richiesta che, pur senza indicare data e protocollo, individui sufficientemente i documenti attraverso il loro oggetto, la vicenda cui si riferiscono e i rapporti amministrativi coinvolti.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Il giudice dell'accesso può ordinare all'amministrazione di consentire l'esame e l'estrazione di copia dei documenti richiesti, una volta accertata l'illegittimità del diniego.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
La fondazione ricorrente è indicata come soggetto autorizzato e accreditato all'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale; il riferimento costituisce il presupposto del rapporto sostanziale nell'ambito del quale è sorto l'interesse all'accesso.
Massime di principio
- Una richiesta di accesso documentale non è generica o meramente esplorativa per il solo fatto di non indicare la data e il numero di protocollo dei documenti, quando tali estremi non siano conoscibili dall'interessato.
- L'istanza di accesso è sufficientemente determinata quando descrive l'oggetto dei documenti, la vicenda amministrativa cui si riferiscono e i soggetti pubblici coinvolti, mettendo l'amministrazione in condizione di comprenderne la portata e di selezionare i documenti pertinenti.
- Sussiste il nesso strumentale richiesto per l'accesso quando la documentazione è richiesta per verificare la motivazione e i presupposti di una specifica condotta amministrativa che incide sulla posizione giuridica ed economica dell'istante.
- L'amministrazione che abbia giustificato il proprio operato richiamando indicazioni scritte e interlocuzioni con altre amministrazioni non può successivamente negare l'accesso a tali documenti adducendone genericamente l'indeterminatezza o l'assenza di un collegamento con l'interesse del richiedente.
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