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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria n. 255 del 4 maggio 2022, resa sul ricorso R.G. n. 312 del 2021, confermata in appello dalla Sezione Settima del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10280 del 29 novembre 2023, resa sul ricorso R.G. n. 5508 del 2022, con declaratoria di nullità e di inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione delle anzidette sentenze, con determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 34, comma 4, cod. proc. amm. ovvero con eventuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente violazione o elusione del dictum giudiziale; nonché, in via subordinata, nell’ipotesi in cui non fosse accolta la domanda di ottemperanza, per la conversione del giudizio nel rito ordinario, al fine di ottenere l’annullamento delle note del 16 e del 22 maggio 2025, in quanto occorra e ove mai rivestano natura provvedimentale, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi inclusi i verbali della Commissione, allo stato non conosciuti, e la proposta del 10 aprile 2025, e/o per l’accertamento dell’illegittimità dell’attività amministrativa posta in essere dal Comune di Terni e dalla Commissione tecnica in asserita esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. 255 del 2022, così come confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10280 del 2023.

Giustizia amministrativa202500306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e proposta del Comune di Terni adottati in esecuzione del giudicato, concernenti la quantificazione del risarcimento dovuto alla concessionaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito per l’ottemperanza alle sentenze del TAR Umbria n. 255/2022 e del Consiglio di Stato n. 10280/2023, che avevano accertato alcuni inadempimenti del Comune nell’ambito della concessione-contratto relativa alla gestione del parcheggio e avevano disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., la formulazione di una proposta risarcitoria previa valutazione della Commissione tecnica. La ricorrente ha dedotto che il Comune avrebbe violato ed eluso il giudicato, poiché il contraddittorio sarebbe stato soltanto apparente, i tempi di definizione della proposta sarebbero stati eccessivi e la quantificazione di euro 9.000 sarebbe stata arbitraria e incompatibile con l’accertamento giudiziale dell’an debeatur. Ha chiesto la declaratoria di nullità degli atti comunali, la liquidazione giudiziale del danno, con interessi e rivalutazione, ed eventualmente la nomina di un commissario ad acta. In via subordinata ha domandato la conversione del rito e l’annullamento delle note comunali del 16 e del 22 maggio 2025. Il Comune ha sostenuto la correttezza della propria attività e della proposta liquidativa. Il TAR ha inoltre esaminato preliminarmente l’eccezione relativa alla memoria di replica del Comune, ritenendola inutilizzabile perché non collegata a effettive novità difensive o documentali della controparte.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione e ha liquidato direttamente il risarcimento. Ha escluso che il Comune avesse violato il giudicato quanto al contraddittorio: la società era stata invitata alla riunione della Commissione e la successiva mancata partecipazione era dipesa anche dal rifiuto di produrre dati contabili ritenuti decisivi. Il contraddittorio imposto dal giudicato non comportava una quantificazione concordata o una forma di codecisione, poiché la proposta doveva essere formulata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il ritardo nella definizione è stato ritenuto in parte giustificato dalla difficoltà di quantificare il danno; tuttavia, essendo stato accertato il danno e trattandosi di debito di valore, il TAR ha riconosciuto rivalutazione e interessi compensativi fino alla liquidazione. Le note comunali del 10 aprile, 16 maggio e 22 maggio 2025 non sono state dichiarate nulle, perché atti non autoritativi e privi di autonoma efficacia lesiva, espressivi della posizione del Comune in un rapporto paritetico. Nel merito della quantificazione, il TAR ha ritenuto accertati dal giudicato gli inadempimenti relativi alla tardiva istituzione della sosta a pagamento in Via Bazzani e Corso del Popolo e alla tolleranza della sosta incontrollata nell’area di Largo Manni nel periodo 2010-2013. Ha però escluso che il giudicato liberasse la società dall’onere di provare l’entità del danno. Il rifiuto di produrre dati contabili disaggregati ha imposto il ricorso a stime conservative e non poteva tradursi in un vantaggio per la ricorrente. Per la tardiva istituzione della sosta a pagamento, il TAR ha ridotto le pretese applicando coefficienti relativi all’occupazione media degli stalli, alla propensione al pagamento, alla quota di utenza potenzialmente trasferibile al parcheggio e ai costi di gestione, liquidando euro 114.253,94 al netto dell’IVA: euro 7.917,33 per Via Bazzani ed euro 106.336,61 per Corso del Popolo. Per la sosta incontrollata in Largo Manni ha liquidato euro 61.818,75, considerando la capienza, il riempimento medio, la tariffa netta, i costi, la propensione al pagamento e i periodi effettivamente provati. Il danno complessivo è stato quindi determinato in euro 176.072,69, al lordo delle imposte dirette. Il Comune è stato condannato al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, da calcolarsi annualmente secondo i criteri indicati in sentenza; dalla pubblicazione della sentenza matureranno gli interessi legali sull’importo complessivo. La domanda subordinata di annullamento è stata dichiarata improcedibile per l’accoglimento della domanda principale. Le spese sono state compensate in parte, con condanna del Comune al pagamento di euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    La Commissione tecnica riferirà quindi gli esiti delle proprie valutazioni ai competenti organi dell’Amministrazione comunale di Terni, la quale, ai sensi dell’art. 34, c. 4, cod. proc. amm., provvederà a formulare a Parcheggi Italia la propria proposta di risarcimento del danno.

    La liquidazione mediante proposta dell’Amministrazione presuppone l’accertamento giudiziale dell’obbligo risarcitorio, ma non impone una quantificazione concordata o una codecisione con il creditore; il contraddittorio deve consentire alla parte di fornire elementi utili alla stima.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di dare esecuzione al giudicato, anche mediante la liquidazione della somma dovuta quando l’attività amministrativa non abbia condotto a un accordo.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono (...) presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.

    La memoria di replica deve rimanere nei limiti della funzione di contrasto rispetto a nuove difese o documenti della controparte e non può essere usata per eludere i termini delle memorie conclusionali.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale il termine per le repliche è dimezzato, secondo quanto applicato dal TAR.

  • art. 3, comma 1, lett. zz), d.lgs. 50/2016

    La concessione comporta il trasferimento all’operatore economico del rischio operativo, sicché il mancato recupero degli investimenti o dei costi non è automaticamente risarcibile se dipende dalle normali fluttuazioni della gestione; sono risarcibili soltanto i pregiudizi causalmente riconducibili agli specifici inadempimenti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza che abbia demandato all’amministrazione la formulazione di una proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il contraddittorio con il creditore non implica una quantificazione concordata né la partecipazione necessaria del creditore alla decisione finale; è sufficiente che questi sia posto in condizione di fornire elementi utili alla stima e che l’amministrazione motivi la propria proposta.
  • L’accertamento con giudicato dell’an debeatur non esonera il creditore dall’onere di dimostrare, per quanto possibile, l’entità del danno. Il rifiuto ingiustificato di produrre dati contabili rilevanti impedisce che l’incertezza probatoria si risolva a suo vantaggio e legittima il giudice a ricorrere a stime conservative.
  • Quando la quantificazione del danno avviene in via equitativa per mancanza di dati diretti, la stima deve considerare, ove plausibili, il grado di occupazione effettiva, la propensione degli utenti al pagamento, la quota di domanda causalmente trasferibile al servizio danneggiato e i costi necessari a trasformare i ricavi in utile.
  • Gli atti con cui l’amministrazione formula, nell’ambito di un rapporto paritetico, la propria proposta risarcitoria non hanno natura autoritativa e non sono autonomamente lesivi; il loro eventuale contrasto con il giudicato non comporta automaticamente la nullità, potendo il giudice dell’ottemperanza procedere direttamente alla liquidazione dovuta.
  • Il ritardo nella liquidazione di un danno già accertato deve essere compensato, quanto meno, mediante rivalutazione monetaria e interessi compensativi fino alla liquidazione, trattandosi di debito di valore; dalla liquidazione il debito si trasforma in debito di valuta e maturano gli interessi legali sull’importo complessivo.
  • La memoria di replica è processualmente ammissibile soltanto se diretta a contrastare nuove memorie o documenti della controparte; non può essere utilizzata per introdurre tardivamente argomentazioni già proponibili nella memoria conclusionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimoEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneContratti pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potere

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