Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di riesame contro l'ordinanza del Gip che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. L'indagato contestava: 1) insufficienza e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 TU Stup.), rilevando l'assenza di riferimenti probatori diretti a suo carico e l'assenza di rilevanza, secondo la difesa, delle dichiarazioni della collaboratrice e della posizione di Mannolo Dante; 2) mancanza di gravità indiziaria circa i tre episodi contestati ai sensi dell'art. 73 TU Stup., sostenendo che conversazioni e comportamenti possono essere riferiti ad attività lecite del negozio Agriverde o non dimostrano l'affectio societatis; 3) carenza delle esigenze cautelari, deducendo lo stato di incensuratezza e il ruolo modesto come incompatibili con la custodia carceraria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La decisione conferma la fondatezza degli indizi a carico del Lanatà relativamente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e ai tre episodi di detenzione e cessione: il Tribunale ha ritenuto provata, a livello indiziario, la funzione organica dell'indagato quale custode e cedente presso il negozio Agriverde, sulla base di intercettazioni, del riconoscimento fotografico da parte dell'acquirente Greco, e della vicenda relativa all'arresto del corriere Rossello e ai conseguenti conteggi economici. La Corte ha inoltre ritenuto fondate le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, notevole potenzialità delinquenziale, assenza di elementi che provino l'allontanamento dall'ambiente criminale). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
art. 74, commi 1, 2, 3 e 4
Rilevata la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la ripetuta commissione di reati-fine e le intercettazioni sono state ritenute indizi gravi e concordanti dell'affectio societatis
d.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
Contestati reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; dichiarazioni dell'acquirente e conversazioni intercettate considerate idonee a costituire gravi indizi
Codice Penale
Richiamato in relazione alla punibilità per reati ripetuti/concorso di reati quale elemento nel quadro delle contestazioni aggregate
Codice di Procedura Penale
art. 274 lett. c), art. 275 comma 3, art. 94 disp. att.
Art. 274 lett. c) (pericolo di reiterazione) utilizzato per giustificare la custodia; art. 275(3) richiamato per la presunzione relativa nelle misure cautelari; art. 94 disp. att. per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi alle spese
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 (Di Maggio); Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 (Sermone); Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014
Principi affermati: la ripetuta commissione di reati-fine può costituire indizio di partecipazione associativa anche se il periodo di osservazione è breve; l'affectio societatis può emergere da sistema collaudato anche in tempi limitati; l'incensuratezza non esclude la valutazione di pericolosità basata su comportamenti concreti
Massime di principio
- La ripetuta commissione di reati-fine, anche se su periodo temporale limitato, può essere valutata come indizio grave, preciso e concordante dell'appartenenza a un'associazione criminale.
- Intercettazioni, conversazioni e riconoscimenti fotografici di acquirenti sono elementi indiziari rilevanti e possono suffragare l'intraneità dell'indagato nel sodalizio, anche in assenza di precedenti penali.
- L'assenza di precedenti (incensuratezza) non impedisce l'applicazione di misure cautelari se emergono comportamenti concreti che dimostrano pericolosità e rischio di reiterazione.
- L'esclusione della gravità indiziaria per un coindagato non si riverbera automaticamente sulla posizione di altri indagati; ogni posizione va valutata autonomamente sulla base del materiale probatorio.
- Per disporre la custodia cautelare il giudice valuta la gravità indiziaria congiunta alle esigenze cautelari (pericolo di fuga o di reiterazione), tenendo conto della "potenzialità delinquenziale" e della mancanza di elementi che attestino un definitivo allontanamento dall'ambiente criminale.
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