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Sentenza

Sentenza n. 4434/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza nr. 710/2025 emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202602062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di riconoscere e accreditare la Carta del docente disposto dalla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 710/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 novembre 2025 e notificata al Ministero il 22 dicembre 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la Carta del docente per 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, per un totale di 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accolto la domanda: la pretesa agli importi era documentata dalla sentenza passata in giudicato e il Ministero non aveva allegato di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti effettuati nel frattempo per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto; distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto.

    Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e dispone le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina preventiva del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L’azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a una sentenza di condanna dell’amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando la spettanza delle somme è comprovata dal giudicato e l’amministrazione non allega di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e incaricato di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione; non è dovuto un compenso quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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