Sentenza n. 224/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 83 del 1 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 83 del 1 marzo 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2022/23, condannando il Ministero alla corresponsione, tramite la carta, di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali. La sentenza era passata in giudicato e, dopo la notificazione all'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siena entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia, compiendo ogni adempimento necessario e corrispondendo le somme dovute tramite la carta elettronica, oltre agli interessi legali. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, da presentare dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche era decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Disciplina le finalità e le modalità attributive della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, il giudice ordina all'amministrazione soccombente di eseguire il giudicato entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio dei poteri amministrativi in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del titolo e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute, entro il termine decorrente dalla richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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