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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’annullamento - a) del “provvedimento conclusivo n. 1 del 09.02.2021” - prot. n. 935 del 09.02.2021 - pratica SUAP n. 13970161009 - 10092020 - 0854, ad oggetto “Emanazione del provvedimento finale di autorizzazione espresso in accoglimento dell’istanza e a conclusione del procedimento”, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica e S.U.A.P. ha rilasciato “all’Impresa richiedente, ILIAD ITALIA S.p.A., con sede legale in Viale Francesco Restelli, 1/A - 20124 Milano…, qui rappresentata da Andrea Longari in qualità di Procuratore, AUTORIZZAZIONE per “Progetto per l’installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile a servizio del gestore ILIAD ITALIA SPA denominata CH66010_003 - RIPA TEATINA CASTELLUCCIO”, sita in via Castelluccio n. 29 a Ripa Teatina (Ch), individuato al Catasto Terreni al Foglio 3 Mappale 121, così come descritto e specificato negli elaborati allegati all’istanza SUAP n. 13970161009-10092020-0854 del 10.09.2020...”; - b) di ogni altro atto e o provvedimento, ad essa presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto), fra i quali si ricordano il “parere tecnico preventivo su valutazione previsionale di impatto acustico” A.R.T.A. del 19.10.2020, il “parere tecnico preventivo per impatto elettromagnetico” A.R.T.A. del 19.10.2020, il nulla-osta di competenza (subordinato al soddisfacimento di prescrizioni) A.S.L. 2 Lanciano Vasto Chieti prot. n. 74407U20-CH del 07.12.2020, la determinazione Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura - n. DPD026/295 del 18.12.2020, con la quale il Dirigente del Servizio ha autorizzato “ai soli fini del vincolo idrogeologico istituito ai sensi della L.R. 3/2014 e s.m.i. e per quanto di competenza ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis della stessa legge, la ditta Iliad Italia S.p.A. ad eseguire i movimenti di terra finalizzati ai lavori di realizzazione...” della Stazione Radio Base di che trattasi.

Giustizia amministrativa202100312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione unica comunale per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, nonché gli atti presupposti, inclusi i pareri ARTA e ASL e l'autorizzazione regionale ai fini del vincolo idrogeologico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune e operatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, assumendo la propria legittimazione in base alla vicinitas, contestavano l'autorizzazione rilasciata a Iliad Italia S.p.A. per l'installazione della stazione radio base. Deducevano violazione di legge ed eccesso di potere per l'erronea qualificazione come favorevole del parere ASL; contraddittorietà e incompletezza del parere ARTA sull'impatto elettromagnetico, anche per il mancato computo di una stazione radio base limitrofa preesistente; carenza del parere di compatibilità urbanistica; violazione della legge regionale in materia di localizzazione degli impianti, per omessa individuazione dei siti tecnologici, mancata presentazione del programma annuale delle installazioni e omessa valutazione di soluzioni alternative; violazione del regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile; nonché violazione delle garanzie di partecipazione e del contraddittorio procedimentale. La domanda cautelare è stata respinta sia in sede monocratica sia collegiale. Successivamente, i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio per il tempo trascorso e la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia agli atti, pur notificata alle controparti, non era assistita dal mandato speciale richiesto dall'art. 84, comma 1, c.p.a.; pertanto non ha dichiarato l'estinzione per rinuncia, ma ha pronunciato l'improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è stata qualificata come formale, senza esame dei motivi di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia agli atti del giudizio deve essere effettuata nelle forme previste dalla disposizione e richiede il mandato speciale; in sua assenza, la dichiarazione non determina l'estinzione per rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente consente la definizione del giudizio mediante pronuncia di improcedibilità quando non ricorrono i presupposti formali per la rinuncia agli atti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio priva della necessaria efficacia estintiva se non è assistita dal mandato speciale richiesto dall'art. 84, comma 1, c.p.a.; tuttavia, ove emerga una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame delle censure di merito, la decisione ha natura formale e non comporta una valutazione sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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