Sentenza del 07/06/2017 n. 14064 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto inesistente o non prodotto un documento dimostrativo della tassazione dei dividendi sia in Italia sia in Lussemburgo, con conseguente possibile violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni. Deduceva inoltre insufficiente e contraddittoria motivazione e nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti di causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della revocazione, poiché il documento asseritamente non valutato non era stato allegato al ricorso per revocazione e le doglianze miravano, in realtà, a contestare la valutazione del merito e non un errore revocatorio di fatto. La Corte ha inoltre escluso vizi di motivazione o nullità della sentenza, precisando che la concisione della motivazione determina nullità solo quando impedisca di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione. V.S. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 64
La norma disciplina il ricorso per revocazione nel processo tributario, richiamando i presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa quando la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore revocatorio consiste nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di una precedente decisione controversa. Non consente di riesaminare la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso concreto, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta tassazione dei dividendi in Lussemburgo.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36, comma 2, e 61
Le disposizioni regolano il contenuto e la motivazione delle sentenze tributarie. La loro violazione rileva solo quando la decisione non consenta di individuare il tema della controversia e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla per carenza di motivazione soltanto quando l'omissione o l'estrema concisione rendano impossibile comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni
Il ricorrente invocava la norma sostenendo una doppia imposizione sui dividendi; tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il ricorso per revocazione era inammissibile.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione della legge, la valutazione delle prove o il rigetto delle argomentazioni di merito.
- L'errore revocatorio deve riguardare un fatto processuale o materiale oggettivo, risultante dagli atti, non controverso e percepito in modo erroneo dal giudice.
- Quando si sostiene che un documento è stato ignorato, è essenziale allegarlo al ricorso per revocazione e indicare con precisione dove era stato prodotto e quale fatto decisivo dimostrava.
- La produzione di nuovi documenti nel giudizio di revocazione non può trasformare il procedimento in una nuova valutazione del merito; se la contestazione riguarda la mancata o errata valutazione della prova, deve essere proposta con il mezzo di impugnazione ordinario appropriato.
- La motivazione di una sentenza non è nulla solo perché sintetica: la nullità sussiste soltanto se non è possibile ricostruire l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione.
- In materia tributaria, chi contesta un'imposizione deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come l'effettiva tassazione estera necessaria per invocare un meccanismo contro la doppia imposizione.
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