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Legge

L.R. TAA 12/2015

Istituzione del nuovo Comune di Cembra Lisignago mediante la fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 12/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il nuovo Comune di Cembra Lisignago, nato dalla fusione di Cembra e Lisignago, disciplina successione patrimoniale e giuridica, gestione commissariale, personale, statuto, prima elezione, indennità e bilancio provvisorio. Prevede anche regole sui beni di uso civico e richiama contributi previsti dalla normativa regionale previgente.

Istituzione del Comune di Cembra Lisignago mediante fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago

Istituzione del Comune di Cembra Lisignago

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago e la nascita del nuovo Comune di Cembra Lisignago, applicabile esclusivamente nel territorio dei due enti originari della Provincia autonoma di Trento. La disciplina è soprattutto transitoria e organizzativa, con effetti principali dal 1° gennaio 2016.

Fusione, estinzione dei Comuni originari e successione istituzionale

Dal 1° gennaio 2016 è istituito il Comune di Cembra Lisignago mediante fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago. Contestualmente:

  • i due Comuni originari sono estinti;
  • sindaci, giunte e consigli comunali decadono e cessano le rispettive cariche;
  • gli organi di revisione contabile decadono.

Fino alla nomina del nuovo organo di revisione, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo in carica nel Comune di Cembra al momento dell’estinzione.

I consiglieri cessati possono continuare a svolgere gli incarichi esterni eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori; analoga continuità è prevista per i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.

Territorio, sede e organizzazione territoriale

La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei Comuni di Cembra e Lisignago. La sede legale e il capoluogo sono fissati nell’abitato di Cembra. Lo statuto può consentire che le sedute degli organi collegiali si tengano anche fuori dalla sede legale, mentre gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio comunale.

Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nei beni di uso civico

Il Comune di Cembra Lisignago subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. In caso di contrasto tra i due enti, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione tra persone giuridiche.

Per i beni e i diritti di uso civico, la titolarità resta alle comunità di originaria appartenenza; i Comuni di origine sono considerati frazioni ai fini della relativa amministrazione.

Gestione provvisoria del nuovo Comune

Dal 1° gennaio 2016 fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del nuovo Comune è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci, senza oneri per la finanza pubblica. Il comitato è consultato sul bilancio e su eventuali varianti urbanistiche e viene convocato periodicamente per essere informato sulle attività in corso e programmate.

Organizzazione amministrativa transitoria e regime degli atti

Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione devono definire, d’intesa, l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa decide il commissario straordinario.

Fino all’esecutività degli atti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni originari.

Personale e segretari comunali

Il personale dei Comuni di origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428/1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge regionale n. 4/1993.

Statuto, partecipazione e funzionamento degli organi

Lo statuto del nuovo Comune deve prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con le comunità dei Comuni originari e forme adeguate di decentramento dei servizi nelle relative circoscrizioni.

Prima dell’istituzione del nuovo Comune, i Comuni interessati possono approvare un testo statutario conforme, destinato a entrare in vigore con la nascita del Comune di Cembra Lisignago e a restare efficace fino alle modifiche deliberate dai nuovi organi. In assenza di questo statuto, entro sei mesi dall’elezione gli organi del nuovo Comune devono approvare lo statuto e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Fino all’entrata in vigore di tali atti, continuano ad applicarsi, se compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni dell’estinto Comune di Cembra vigenti al 31 dicembre 2015.

Prima elezione degli organi comunali

La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale del nuovo ente deve svolgersi nel turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applicano le disposizioni regionali sull’elezione diretta del sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

Prima formazione della giunta e indennità

Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a quattro assessori per assicurare la rappresentanza di tutti i Comuni d’origine nella giunta.

L’indennità complessiva mensile degli assessori è pari a tre volte l’indennità mensile dell’assessore prevista dalla legge; se gli assessori sono più di tre, le indennità dei singoli assessori sono ridotte in ugual misura, ferma restando la maggiorazione percentuale del vicesindaco.

Al sindaco e agli assessori si applicano inoltre le indennità previste dal regolamento regionale del 9 aprile 2015, n. 63 per i Comuni della fascia 4 livello base.

Bilancio provvisorio e contributi

Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina del DPGR n. 8/L del 1999, come modificato, prendendo a riferimento per gli stanziamenti dell’anno precedente la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei due Comuni estinti.

Il nuovo Comune beneficia inoltre dei contributi già previsti dalla normativa regionale richiamata, secondo il regime transitorio stabilito dalla legge regionale n. 11/2014.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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