Cassazione Civile, Ordinanza n. 11647/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento di una società in liquidazione per ottenere la restituzione di alcuni pagamenti eseguiti in favore di un imprenditore individuale nel periodo sospetto precedente all'ammissione della società al concordato preventivo, poi risolto e seguito dalla dichiarazione di fallimento. I giudici di merito hanno accolto la revocatoria ritenendo applicabile il principio di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento e, quindi, la disciplina dell'art. 69-bis l. fall. non ostativa alla domanda. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 69-bis l. fall. e l'erronea applicazione del principio di consecuzione, sostenendo che la decadenza dall'azione revocatoria andasse valutata con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento e non a quella di ammissione al concordato, con conseguente applicazione della norma transitoria dell'art. 150 d.lgs. n. 5/2006; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 67 l. fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserito erroneo uso della prova presuntiva sulla scientia decoctionis, oltre a vizio motivazionale sull'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal fallimento, chiarendo che il gravame era stato effettivamente proposto e deciso nel merito, e non era precluso dalla divergenza rispetto alla ratio della sentenza di primo grado. Nel merito ha affermato che, in presenza di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle azioni recuperatorie occorre avere riguardo alla data di inizio della prima procedura e non alla data della dichiarazione di fallimento; l'art. 150 d.lgs. n. 5/2006 non contiene una deroga espressa a tale principio. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e comunque sorretto da motivazione sufficiente, basata su protesti numerosi, precedente decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente e pagamenti eseguiti dopo l'inutile scadenza della prima rata del piano di rientro. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 69-bis legge fall.
La norma non è stata ritenuta applicabile in senso ostativo alla revocatoria quando il fallimento segue in consecuzione il concordato preventivo iniziato prima della sua entrata in vigore; ai fini della disciplina applicabile rileva la data di inizio della prima procedura.
art. 150 d.lgs. n. 5 del 2006
"I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore"
La disposizione transitoria non è stata interpretata come deroga implicita al principio di consecuzione; non contiene un indice sufficiente per escludere l'applicazione unitaria della procedura precedente e di quella fallimentare successiva.
art. 67 legge fall.
Richiamato quale norma sulla revocatoria fallimentare, ma la censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile perché attinente a un accertamento di fatto sulla scientia decoctionis.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente individuato i fatti noti da cui inferire la conoscenza dello stato di insolvenza.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte ha reputato inammissibile la doglianza, perché tendeva a rivalutare il fatto e non denunciava un vizio nei limiti del controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge contenute nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ha osservato che il controllo di legittimità è limitato ai soli casi estremi di motivazione inesistente o apparente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale rito camerale per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di consecuzione tra concordato preventivo e successivo fallimento, le norme applicabili alle azioni revocatorie vanno individuate avendo riguardo all'inizio della prima procedura, perché l'intero fenomeno è considerato unitariamente dal punto di vista concorsuale.
- Una disciplina transitoria che non richiami espressamente il principio di consecuzione non può essere letta, da sola e per implicito, come deroga a tale principio; per escluderne l'operatività serve un chiaro indice normativo di segno contrario.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, neppure quando esso sia fondato su presunzioni semplici, se la motivazione individua fatti noti idonei a sorreggere il ragionamento inferenziale.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo nei limiti estremi della motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta una mera contestazione dell'apprezzamento probatorio effettuato dal giudice di merito.
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