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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-566/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2024. — Vincenzo D'Agostino e Dafin Srl contro Banca centrale europea (BCE). — Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Dichiarazione della presidente della Banca centrale europea (BCE) nel corso di una conferenza stampa – Asseriti danni derivanti da tale dichiarazione – Calo degli indici azionari – Insussistente violazione di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli – Determinazione degli obiettivi della politica monetaria – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Abuso di potere». — Causa C-566/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato manifestamente infondato il ricorso risarcitorio contro la BCE. Al centro della controversia vi era una dichiarazione della presidente BCE del 12 marzo 2020, ritenuta causa del crollo di mercato e di perdite patrimoniali per i ricorrenti. La Corte conferma che le norme invocate hanno natura istituzionale e non attribuiscono diritti ai singoli, sicché manca la condizione dell’illegittimità necessaria per la responsabilità extracontrattuale; i motivi relativi al danno e al nesso causale restano quindi inconferenti.

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione pubblica della sua presidente: la Corte esclude il risarcimento per mancanza di violazione di una norma UE idonea a conferire diritti ai singoli e respinge l’impugnazione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel respingere il ricorso per responsabilità extracontrattuale della BCE, in particolare: se le disposizioni invocate (articolo 127 TFUE, articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 del protocollo n. 4, articoli 17.2 e 17.3 del regolamento interno BCE) fossero norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli; se il Tribunale dovesse comunque verificare la loro violazione; se l’abuso di potere e il principio del legittimo affidamento potessero fondare la responsabilità; e se la motivazione e l’accertamento del nesso causale fossero viziati.

Principio di diritto

La responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE sorge solo se ricorrono cumulativamente illegittimità del comportamento, danno e nesso causale; per integrare l’illegittimità è necessario che sia violata in modo sufficientemente qualificato una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. Disposizioni che disciplinano obiettivi della politica monetaria, ripartizione delle competenze e funzionamento interno degli organi della BCE hanno natura istituzionale e non conferiscono, di per sé, diritti ai singoli; pertanto, anche ove fossero violate, non bastano a fondare il risarcimento. Il principio del legittimo affidamento richiede assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, non ricavabili dalla mera esistenza di tali disposizioni; motivi nuovi o estranei al giudizio di primo grado sono irricevibili in impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 127 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38
  • Regolamento interno della BCE, articoli 17.2 e 17.3
  • Articoli 184, 138 e 170 del regolamento di procedura della Corte

Responsabilità extracontrattuale della BCE per dichiarazione pubblica della presidente

La Corte di giustizia, Settima Sezione, decide sull’impugnazione proposta da Vincenzo D’Agostino e Dafin Srl contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso risarcitorio nei confronti della BCE. La controversia nasce da una dichiarazione resa dalla presidente della BCE il 12 marzo 2020 nel corso di una conferenza stampa sulla risposta dell’istituzione alla pandemia di COVID-19.

Fatti e procedimento principale

Il sig. D’Agostino, a capo di un gruppo attivo nella moda, aveva garantito una linea di credito a favore di Dafin Srl e detenuto titoli dati in garanzia. Dopo la dichiarazione della presidente BCE, i ricorrenti lamentano il crollo dell’indice azionario di Milano e consistenti minusvalenze sulle vendite dei titoli. Nel 2021 D’Agostino chiede alla BCE il risarcimento dei danni asseritamente subiti; la BCE respinge la richiesta. Dinanzi al Tribunale i ricorrenti agiscono per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, ma il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente infondato in diritto ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 127 TFUE, che definisce l’obiettivo principale del SEBC nella stabilità dei prezzi e attribuisce i compiti fondamentali della politica monetaria. Sono poi richiamati il protocollo n. 4 sullo statuto del SEBC e della BCE, in particolare gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38, nonché il regolamento interno della BCE, articolo 17.2 e 17.3. In sede di impugnazione, assumono rilievo anche l’articolo 296 TFUE, l’articolo 340 TFUE e le norme processuali degli articoli 170, 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte.

Motivi d’impugnazione dedotti

I ricorrenti articolano sette motivi, che riguardano:

  • la violazione del diritto di difesa;
  • l’erronea esclusione del nesso di causalità;
  • la violazione dell’obbligo di motivazione;
  • l’erronea esclusione che le norme invocate conferissero diritti ai singoli e la violazione del legittimo affidamento;
  • la violazione dell’articolo 340 TFUE;
  • un errore sulla nozione di abuso di potere;
  • un errore nell’accertamento di alcuni fatti relativi al danno patrimoniale.

Ragionamento della Corte sulla prima condizione di responsabilità

La Corte ribadisce che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE presuppone tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento, danno e nesso causale. Sottolinea che, per la prima condizione, non basta un comportamento illecito in senso generico: occorre la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

La Corte approva il ragionamento del Tribunale, secondo cui le disposizioni invocate dai ricorrenti non sono norme di tutela individuale, ma norme di natura istituzionale, che disciplinano:

  • gli obiettivi della politica monetaria;
  • la composizione e il funzionamento degli organi della BCE;
  • la ripartizione delle competenze tra tali organi;
  • le attribuzioni del presidente;
  • le condizioni formali di vincolatività degli atti BCE verso i terzi;
  • la delega di poteri normativi e le regole interne di motivazione/notifica.

Per questa ragione, anche supponendo che tali disposizioni fossero state violate, la condizione dell’illegittimità non sarebbe comunque integrata, poiché manca il requisito della norma attributiva di diritti ai singoli.

Obbligo di motivazione e mancato esame della violazione

La Corte respinge il motivo relativo all’obbligo di motivazione. Il Tribunale ha motivato in modo sufficiente indicando che le disposizioni invocate non conferivano diritti ai singoli; non era tenuto a esaminare in dettaglio se fossero state effettivamente violate, poiché tale verifica sarebbe stata irrilevante ai fini della responsabilità.

Legittimo affidamento e limiti dell’impugnazione

Quanto al principio della tutela del legittimo affidamento, la Corte rileva che i ricorrenti non lo avevano neppure prospettato in primo grado, né avevano indicato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti dalla BCE. Il motivo è quindi irricevibile nella parte in cui introduce per la prima volta tale censura.

La Corte richiama inoltre il limite dell’impugnazione: non possono essere introdotti in appello motivi nuovi rispetto al giudizio di primo grado. Perciò, le deduzioni relative a principi generali come correttezza, buona fede e diligenza, formulate per la prima volta in impugnazione, sono dichiarate irricevibili.

Abuso di potere

La Corte conferma la lettura del Tribunale secondo cui l’asserito abuso di potere era stato prospettato dai ricorrenti solo come conseguenza della pretesa violazione delle disposizioni istituzionali già esaminate. Poiché in primo grado non erano stati sviluppati argomenti autonomi fondati su correttezza, buona fede o diligenza, il Tribunale non ha omesso di esaminare un motivo effettivamente dedotto. Anche questo motivo viene respinto.

Nesso causale e motivi assorbiti

Poiché la Corte conferma che la prima condizione della responsabilità extracontrattuale non è soddisfatta, i motivi relativi al danno e al nesso di causalità diventano inconferenti. Il Tribunale li aveva esaminati solo ad abundantiam; pertanto, le censure su tali punti non possono condurre all’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione delle regole processuali, condanna altresì i ricorrenti alle spese, poiché soccombenti e perché la BCE ne aveva fatto richiesta.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nel diritto dell’Unione, la responsabilità risarcitoria della BCE non può essere fondata sulla sola violazione di norme che disciplinano l’organizzazione interna, la ripartizione di competenze o gli obiettivi della politica monetaria: tali disposizioni sono istituzionali e non attribuiscono, di per sé, diritti ai singoli. Per ottenere il risarcimento è necessario dimostrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma dell’Unione preordinata a tutelare interessi individuali, oltre a danno e nesso causale.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unionebanca centrale europeapolitica monetariaripartizione delle competenze istituzionalimotivazione degli atti e legittimo affidamento

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