Cassazione Civile, Ordinanza n. 31445/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori di aratura eseguiti su un terreno agricolo confinante con quello della controparte. La proprietaria del fondo vicino sosteneva che l'aratura avesse spinto terra contro una recinzione metallica di separazione, provocandone il cedimento e il piegamento verso il suo fondo; per questo chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale tra l'attività agricola e il cedimento della rete. In appello, il tribunale ha escluso la configurabilità dell'attività di aratura come attività pericolosa ex art. 2050 c.c., ma ha accolto la domanda di ripristino ai sensi dell'art. 2043 c.c., rigettando la richiesta risarcitoria; nonostante la soccombenza parziale di entrambe le parti, ha posto le spese di entrambi i gradi integralmente a carico dell'appellato. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'origine naturale del dislivello fra i fondi e la presenza di una scarpata/incavo preesistente, che avrebbero escluso la responsabilità dell'aratura; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., perché non vi sarebbe stata prova del fatto storico causativo del cedimento, né testimonianze idonee a confermarlo; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 92, comma 2, c.p.c., per avere il giudice di appello addebitato interamente le spese alla parte che aveva ottenuto solo un accoglimento parziale della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che entrambi mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'accoglimento della domanda solo in misura minore rispetto a quella richiesta integra soccombenza reciproca/parziale e giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando la regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità con compensazione parziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea sussunzione della fattispecie astratta; non consente di contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La censura è deducibile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola del decidere secondo le prove ritualmente acquisite, non per contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione sussiste solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del compendio probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta in relazione alla motivazione sul capo spese, ma la Corte ha risolto la questione principalmente tramite la corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c.
art. 92, comma 2, c.p.c.
L'accoglimento della domanda in misura inferiore a quella richiesta integra soccombenza reciproca/parziale e può giustificare la compensazione delle spese.
art. 2050 c.c.
Il giudice di merito aveva escluso che l'aratura costituisse attività pericolosa ai sensi di questa norma.
art. 2043 c.c.
È stata ritenuta la base della condanna al ripristino dello status quo ante in ragione dell'accertata responsabilità per fatto illecito.
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza limitatamente alle spese, ha deciso direttamente nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è intervenuta all'esito della procedura camerale non partecipata con proposta del relatore comunicata alle parti.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto storico.
- La falsa applicazione di legge presuppone che l'accertamento in fatto sia dato per fermo; se la doglianza investe la ricostruzione della fattispecie concreta, essa esula dal sindacato di legittimità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere probatorio tra attore e convenuto; non basta contestare come il giudice abbia apprezzato le prove raccolte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'asserito errato convincimento del giudice sulle prove, ma richiede la deduzione che il giudice abbia deciso sulla base di prove non ritualmente introdotte o abbia disatteso il principio della decisione sulle prove di parte.
- L'accoglimento di una domanda solo in misura inferiore rispetto a quella originariamente richiesta integra soccombenza reciproca o parziale e può legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
- Quando il capo sulle spese è l'unico a essere erroneo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.
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