Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33773/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata era stata condannata dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di appello, per furto aggravato di energia elettrica. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge e il difetto della condizione di procedibilità. Secondo la ricorrente, il furto, originariamente contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2, c.p., era divenuto procedibile a querela per effetto della riforma Cartabia. L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio, non era stata contestata originariamente, ma soltanto con contestazione suppletiva effettuata il 17 luglio 2023, dopo la scadenza del termine transitorio per la proposizione della querela e non alla prima udienza utile del 3 aprile 2023. La Corte ha quindi dovuto stabilire se tale contestazione suppletiva tardiva potesse rendere nuovamente procedibile d'ufficio il reato, nonostante l'assenza di querela della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il capo d'imputazione originario contenesse soltanto la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. e non anche quella prevista dall'art. 625, n. 7, c.p. Ha escluso che la contestazione suppletiva dell'aggravante, formulata dal pubblico ministero il 17 luglio 2023, potesse produrre l'effetto di rendere procedibile d'ufficio il reato, poiché intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 per la proposizione della querela. Non risultando presentata una querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 c.p.p., la Corte ha dichiarato il non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La fattispecie di furto contestata è divenuta procedibile a querela in conseguenza della modifica del comma 3 dell'articolo.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante originariamente contestata nel capo d'imputazione.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Aggravante relativa all'esposizione dei beni alla pubblica fede, ritenuta astrattamente idonea a rendere il furto procedibile d'ufficio; nel caso concreto è stata contestata soltanto tardivamente.

  • art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato l'art. 624, comma 3, c.p., rendendo il furto procedibile a querela, con applicazione dal 30 dicembre 2022.

  • art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

    Disciplina transitoriamente la decorrenza del termine per proporre querela per i fatti anteriori alla riforma.

  • art. 336 c.p.p.

    Richiamato per individuare i requisiti dell'atto di querela.

  • art. 337 c.p.p.

    Richiamato per individuare le forme della querela.

  • art. 517 c.p.p.

    Riconosce il potere del pubblico ministero di procedere a contestazioni suppletive, il cui esercizio è tuttavia inefficace se interviene quando l'azione penale non è più proseguibile.

  • art. 521 c.p.p.

    Esprime il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; la Corte lo considera rilevante per escludere una contestazione originaria dell'aggravante non espressamente indicata.

  • art. 129 c.p.p.

    Impone l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità e delle cause di improcedibilità o improseguibilità, anche per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla finalità della ragionevole durata del procedimento penale.

Massime di principio

  • Quando un reato diviene procedibile a querela per effetto di una modifica normativa, per i fatti anteriori la querela deve essere proposta entro il termine previsto dalla disciplina transitoria; in mancanza, l'azione penale non è proseguibile.
  • La contestazione suppletiva di un'aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio è inefficace se formulata dopo la scadenza del termine per proporre querela, quando l'azione penale è già divenuta non proseguibile per difetto della condizione di procedibilità.
  • L'aggravante idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio deve risultare contestata in modo espresso e tempestivo; non può essere desunta dal capo d'imputazione quando quest'ultimo indica unicamente un'altra aggravante.
  • Il potere del pubblico ministero di modificare l'imputazione ai sensi dell'art. 517 c.p.p. non consente di far rivivere un'azione penale divenuta improseguibile per la mancata proposizione della querela nel termine previsto dalla legge.
  • Il giudice deve rilevare immediatamente, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il difetto della condizione di procedibilità, anche quando la contestazione suppletiva dell'aggravante sia intervenuta dopo la scadenza del termine per proporre querela.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.