Cassazione Penale, Ordinanza n. 04502/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, 581 e 585 c.p.p., assumendo la difesa profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito; 2) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che dovesse essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta regolarità della taratura dell'etilometro, contestando la validità dell'accertamento alcolemico e la mancata notificazione di atti relativi a omologazione e revisione dell'apparecchio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si limitasse a riproporre doglianze già esaminate in appello e che mirasse in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Ha poi escluso la sindacabilità della motivazione con cui la Corte territoriale aveva negato l'art. 131-bis c.p., valorizzando l'elevato tasso alcolemico e il conseguente disvalore della condotta. Infine, ha respinto la censura sull'etilometro, affermando che non esiste un obbligo di notificare all'imputato gli atti di omologazione e revisione dell'apparecchio e che, in materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, gravando sulla difesa l'onere di allegare e dimostrare specifici vizi della strumentazione o dell'accertamento, qui insussistenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza; l'alcoltest positivo è stato valorizzato come prova dello stato di ebbrezza.
art. 581 c.p.p.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per dedotta violazione delle forme dell'impugnazione, ma la censura è stata ritenuta reiterativa e non decisiva.
art. 585 c.p.p.
Richiamato nel primo motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto la doglianza non idonea a scalfire la motivazione di merito.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'elevato tasso alcolemico e del disvalore oggettivo della condotta.
art. 186 cod. strada
In materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; l'imputato deve allegare specifici vizi dell'accertamento o della strumentazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito con un diverso e più favorevole apprezzamento difensivo.
- Le doglianze che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese con motivazione logica e congrua non sono idonee a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione immune da vizi logici quando la condotta presenti un rilevante disvalore oggettivo, quale un elevato tasso alcolemico in un reato di guida in stato di ebbrezza.
- In materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest integra prova dello stato di ebbrezza; incombe sulla difesa l'onere di allegare e dimostrare specifici vizi della strumentazione o dell'accertamento, compresi quelli relativi a omologazione e revisione dell'etilometro.
- Non sussiste un generale obbligo di notificare all'imputato gli atti relativi a omologazione e revisione dell'etilometro, ove la regolarità dell'apparecchio risulti dal verbale di accertamento.
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