Sentenza del 05/03/2019 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Novara
Un regolamento esecutivo della Commissione UE, che modifichi un precedente regolamento, dichiarato parzialmente invalido dalla Corte di Giustizia, non viola il principio del divieto di retroattività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano che il Consiglio non potesse adottare un regolamento esecutivo volto a modificare o integrare un precedente regolamento antidumping già dichiarato parzialmente invalido dalla Corte di giustizia. In particolare, contestavano l’applicazione retroattiva dei dazi e deducevano la violazione del principio di certezza del diritto e del divieto di retroattività, ritenendo illegittima la riapertura del procedimento amministrativo e la nuova istituzione dei dazi per periodi anteriori.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo che il Consiglio adottasse il Regolamento n. 1472/2006 per porre rimedio all’illegittimità accertata dalla Corte di giustizia nel regolamento originario. La sentenza di annullamento parziale riapre il procedimento amministrativo dal momento in cui si è verificata l’irregolarità, consentendo all’istituzione competente di adottare un nuovo atto conforme alla sentenza. La nuova disciplina non è stata considerata retroattiva in senso vietato, poiché si inserisce nella prosecuzione del procedimento originario e dà esecuzione agli obblighi derivanti dalla decisione della Corte. I regolamenti dell’Unione sono direttamente applicabili e vincolanti negli Stati membri senza necessità di recepimento.
Norme richiamate
Regolamento del Consiglio n. 1472/2006
È stato ritenuto valido il regolamento di esecuzione adottato per modificare il precedente regolamento antidumping e sanare l’illegittimità accertata dalla Corte di giustizia.
Principio del divieto di retroattività
Il principio non impedisce l’adozione di un nuovo atto con effetti riferiti al periodo originario quando l’atto costituisce la prosecuzione o la riapertura di un procedimento amministrativo viziato, adottata per conformarsi a una sentenza di annullamento.
Principio di efficacia vincolante e diretta applicabilità dei regolamenti dell’Unione europea
I regolamenti UE sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri, senza necessità di un atto nazionale di recepimento.
Massime di principio
- Quando la Corte di giustizia dichiara parzialmente invalido un regolamento UE, l’istituzione competente può riaprire il procedimento dal momento in cui si è verificata l’illegittimità e adottare un nuovo atto conforme alla sentenza.
- La nuova misura non è automaticamente retroattiva in senso vietato: occorre verificare se essa introduca una disciplina realmente nuova per il passato oppure se sani un vizio del procedimento originario nel rispetto delle indicazioni della Corte.
- L’adozione del nuovo regolamento deve rispettare i limiti fissati dalla sentenza di annullamento, i diritti di difesa degli interessati e i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
- I regolamenti dell’Unione producono effetti direttamente negli ordinamenti nazionali e non richiedono, di regola, una legge o un provvedimento nazionale di recepimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →