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Sentenza

Sentenza n. 2320/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Comandante della Polizia Municipale recante esecuzione coattiva dell'ordinanza sindacale di sospensione dell'attività di gestione della casa di riposo e diffida al rilascio dell'immobile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota comunale del 26 giugno 2025, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esecuzione coattiva, in ragione del sopravvenuto superamento delle criticità poste a fondamento dell'ordinanza sindacale n. 17 del 31 marzo 2025; il difetto di istruttoria e di motivazione per omessa considerazione degli elementi sopravvenuti; l'illegittimità della nota nella parte in cui richiamava i danni derivanti dall'evento meteorico del 23 giugno 2025, ritenendo che tale riferimento conferisse all'atto natura sostanziale di nuova ordinanza contingibile e urgente; nonché la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione dell'appello proposto contro la precedente sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima l'ordinanza presupposta. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la nota fosse un mero atto esecutivo dell'ordinanza già autonomamente impugnata e ritenuta legittima, e che lo sgombero fosse stato integralmente eseguito, con restituzione del bene alla disponibilità comunale e successivo affidamento a terzi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio, rilevando che la pendenza dell'appello contro la sentenza relativa all'ordinanza presupposta non configurava una pregiudizialità tecnica ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., potendo il presente giudizio essere definito autonomamente. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: la nota impugnata non conteneva autonome valutazioni discrezionali né imponeva nuovi obblighi, ma si limitava a dare esecuzione all'ordinanza sindacale n. 17/2025, che aveva già definito l'assetto degli interessi ed era stata ritenuta legittima con precedente sentenza del TAR. L'annullamento della nota non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta e attuale, poiché sarebbe rimasta efficace l'ordinanza presupposta; inoltre, lo sgombero era stato eseguito, il bene era stato riaffidato a terzi e la società non risultava titolare di un titolo idoneo a ottenere nuovamente la disponibilità dell'immobile. Il generico richiamo a una futura azione risarcitoria non conservava l'interesse al ricorso, in mancanza di una specifica domanda risarcitoria e dell'allegazione di un concreto pregiudizio risarcibile. Il TAR ha comunque ritenuto il ricorso infondato anche nel merito: le censure contestavano indirettamente valutazioni già compiute sull'ordinanza presupposta; una volta accertata la legittimità di quest'ultima, l'amministrazione era tenuta a darvi esecuzione senza nuova istruttoria o rinnovata ponderazione degli interessi. Per un atto meramente esecutivo era sufficiente la motivazione per relationem mediante richiamo al provvedimento presupposto. Il riferimento all'evento meteorologico del 23 giugno 2025 aveva carattere descrittivo e non trasformava la nota in una nuova ordinanza contingibile e urgente; sono state pertanto ritenute infondate anche le censure relative all'incompetenza del Comandante, alla mancata comunicazione al Prefetto, alla violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, al difetto di istruttoria e motivazione e alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    La pendenza di altro giudizio giustifica la sospensione necessaria soltanto in presenza di una pregiudizialità tecnica; non ricorre quando la controversia può essere definita autonomamente.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria presuppone un rapporto di dipendenza logico-giuridica tra giudizi, non ravvisabile nel caso esaminato.

  • art. 74 c.p.a.

    È legittimo il rinvio motivazionale alla precedente sentenza del TAR quando le censure ripropongono questioni già esaminate e decise.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Le disposizioni relative ai poteri sindacali contingibili e urgenti non sono applicabili a una nota che si limita a eseguire un'ordinanza sindacale già adottata.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione di un atto meramente esecutivo che non contiene autonome valutazioni discrezionali né introduce nuovi obblighi, quando l'assetto lesivo deriva integralmente dal provvedimento presupposto, rimasto efficace.
  • L'annullamento di un atto esecutivo non offre un'utilità concreta e attuale se il provvedimento presupposto, autonomamente impugnato e ancora efficace, continua a fondare gli effetti lesivi contestati.
  • Il riferimento, in un atto esecutivo, a circostanze fattuali sopravvenute non trasforma l'atto in una nuova ordinanza contingibile e urgente quando tale riferimento ha natura meramente descrittiva e non comporta una nuova valutazione discrezionale.
  • Dopo l'accertamento della legittimità del provvedimento presupposto, l'amministrazione può procedere agli atti esecutivi senza rinnovare l'istruttoria o la ponderazione degli interessi già compiute.
  • Per un atto meramente esecutivo è sufficiente una motivazione per relationem mediante richiamo al provvedimento presupposto, senza necessità di riprodurne integralmente l'apparato motivazionale.
  • Il generico richiamo alla possibile proposizione di una futura azione risarcitoria non conserva l'interesse al ricorso di annullamento: occorre dedurre una specifica pretesa risarcitoria e allegare un concreto pregiudizio suscettibile di ristoro.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereSanzioni amministrative pecuniarie
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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