Cassazione Penale, Ordinanza n. 28682/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia lascia ferma la condanna pronunciata in appello per il delitto contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 giugno 2025, che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. I motivi dedotti riguardavano il giudizio di responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, risultavano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
norma incriminatrice per il delitto oggetto della condanna confermata in appello
art. 131-bis c.p.
richiamato dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma ritenuto non utilmente censurato nei termini richiesti in cassazione
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta in cassazione una richiesta sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con la motivazione della decisione impugnata e non può risolversi in affermazioni generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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