Cassazione Civile, Ordinanza n. 25794/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA per l'anno 1998, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 1999. La società contribuente aveva dedotto di essere, quale società neocostituita beneficiaria di una scissione, coobbligata in solido per il debito tributario insieme ad altra beneficiaria, e aveva eccepito sia vizi propri della cartella sia la decadenza dell'ente di riscossione dal potere di notifica. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva la notifica della cartella, assumendo che il termine decadenziale fosse già spirato al 31 dicembre 2002. In cassazione, l'agente della riscossione ha denunciato violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 1310 e 2966 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. n. 106/2005, sostenendo: 1) che la tempestiva notifica della cartella a una coobbligata solidale impediva la decadenza anche nei confronti delle altre; 2) che, per le dichiarazioni presentate nel 1999, il termine applicabile era quello transitorio fissato dal d.l. n. 106/2005, e non un termine triennale, con conseguente tempestività della notifica del 2003.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Ha preliminarmente ritenuto inammissibile l'intervento tardivo della curatela fallimentare nel giudizio di cassazione, richiamando il principio per cui il fallimento di una parte non interrompe il processo di cassazione e il curatore non può stare in giudizio in luogo del fallito una volta instaurato il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'improcedibilità del ricorso, ritenendo sufficiente la procura speciale depositata e la documentazione attestante il potere rappresentativo del funzionario che aveva conferito la procura alle liti. Nel merito, ha cassato la sentenza della CTR perché erronea su due punti: la tempestiva notifica della cartella a uno dei condebitori solidali impedisce la decadenza anche verso gli altri; inoltre, per una dichiarazione IVA presentata nel 1999, il termine transitorio di notifica delle cartelle era quello del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione, dunque il 31 dicembre 2004, sicché la notifica del 7 aprile 2003 era tempestiva. La causa è stata rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione IVA da cui è scaturita la cartella.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La Corte lo applica nel testo risultante dalla disciplina transitoria: per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. n. 106/2005
È considerato norma transitoria applicabile retroattivamente anche ai rapporti anteriori non definiti con giudicato, con termine di notifica fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.
art. 1310 c.c.
È invocato per sostenere che la notifica a un coobbligato solidale impedisce la decadenza anche verso gli altri.
art. 2966 c.c.
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della decadenza.
art. 2506-quater c.c.
È menzionato in relazione alla successione di una società beneficiaria di scissione nei debiti della scissa.
art. 173 t.u.i.r.
È richiamato, insieme all'art. 2506-quater c.c., quale base della coobbligazione derivante dalla scissione.
art. 370, primo comma, c.p.c.
È menzionato con riferimento alla costituzione del fallimento intimato nel giudizio di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per il deposito delle memorie in vista dell'adunanza camerale.
art. 302 c.p.c.
La Corte esclude che nel giudizio di cassazione siano ipotizzabili gli adempimenti previsti da questa norma per la prosecuzione del processo dopo eventi interruttivi.
art. 299 c.p.c.
È richiamato per escludere che gli eventi interruttivi operino nel giudizio di cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge contenuta nel motivo di ricorso.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È citato come riferimento al meccanismo di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, richiamato nella disciplina transitoria delle cartelle.
d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2
È richiamato nella parte in cui la disciplina transitoria sostituisce il comma secondo per le somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.
L. 31 luglio 2005, n. 156
È menzionata come legge di conversione del d.l. n. 106/2005.
Massime di principio
- In tema di riscossione tributaria, la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei condebitori solidali impedisce la maturazione della decadenza anche nei confronti degli altri coobbligati.
- La disciplina transitoria introdotta dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 si applica retroattivamente ai rapporti non definiti con giudicato, fissando per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 il termine di notifica al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione.
- Nel giudizio di cassazione il fallimento di una parte non determina interruzione del processo e il curatore non può costituirsi tardivamente in luogo del fallito per partecipare all'udienza.
- Per la persona giuridica che propone ricorso per cassazione, la procura alle liti è valida se dal testo della procura o dalla documentazione allegata risulta il potere rappresentativo del soggetto che l'ha conferita, anche mediante procura notarile o altro titolo idoneo.
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