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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11045/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all’annualità 2007 emesso da un comune, deducendo tra l’altro il difetto di sottoscrizione dell’atto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995. In particolare, ha sostenuto che sull’avviso fosse stata apposta una sottoscrizione mediante indicazione a stampa del funzionario responsabile, ma che l’autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa era stata adottata successivamente rispetto alla data dell’avviso; pertanto, secondo la ricorrente, l’atto sarebbe stato invalido perché privo di un adempimento richiesto a tutela del contribuente e della trasparenza dell’azione amministrativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995 prevede, per gli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi informativi automatizzati, l’equiparazione tra firma autografa e indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché quest’ultimo sia individuato in un apposito provvedimento dirigenziale unitamente alla fonte dei dati. La norma non richiede invece alcun previo provvedimento di autorizzazione specifica alla sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa. Poiché la censura della ricorrente si fondava proprio sull’assenza di tale autorizzazione, ritenuta dalla Corte non necessaria, il motivo è stato respinto. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il comune intimato non si è costituito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.

  • art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995

    "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati"; "il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale"

    Norma speciale tuttora efficace: negli atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali prodotti da sistemi automatizzati, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile equivale alla firma autografa; è invece necessario un separato provvedimento dirigenziale che individui il responsabile e la fonte dei dati, ma non un provvedimento di autorizzazione alla sostituzione della firma.

  • art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006

    È richiamato per affermare che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, con modalità che possono variare a seconda della forma dell’atto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Negli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa può essere validamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
  • La validità dell’atto richiede che il funzionario responsabile e la fonte dei dati siano individuati in un apposito provvedimento dirigenziale; non è invece necessario un ulteriore atto di autorizzazione alla sostituzione della firma autografa.
  • Quando una censura contesta l’assenza di un’autorizzazione non prevista dalla legge, il motivo è infondato se la norma applicabile si limita a richiedere l’individuazione del responsabile e dei dati in un provvedimento interno.
  • La specialità della disciplina sui tributi locali prodotti con sistemi automatizzati conserva efficacia e consente forme di sottoscrizione diverse da quella autografa, purché rispettate le condizioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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