Ordinanza n. 372/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l’accoglimento dell’istanza presentata ai sensi degli artt. 58 e 86 del decreto legislativo n. 104 del 2010;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare collegiale che aveva rilevato l’indicazione di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e disposto la trasmissione degli atti al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la revoca o modifica dell’ordinanza cautelare collegiale e, in subordine, la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. Ha dedotto, in particolare, la mancata sottoscrizione della memoria di costituzione e del relativo modulo di deposito, nonché la qualificazione del difensore come «non cassazionista», sostenendo inoltre che l’indicazione del professionista nell’epigrafe fosse frutto di un mero errore materiale non intenzionale. È stato prospettato anche un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., richiamato dall’art. 58 c.p.a.
La decisione
Il CGARS ha respinto entrambe le istanze. Quanto alla revoca o modifica cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’art. 58 c.p.a., non essendo intervenuto alcun mutamento delle circostanze né essendo stati allegati fatti anteriori conosciuti solo successivamente all’ordinanza. Ha attribuito rilievo decisivo alla procura alle liti rilasciata nel giudizio di primo grado, nella quale il difensore era incluso tra i difensori della società, e al richiamo di tale procura nell’epigrafe della memoria di costituzione davanti al Consiglio. Secondo il Collegio, l’indicazione nell’atto di costituzione di un difensore privo dell’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori comporta, indipendentemente dalla sottoscrizione degli atti, l’assunzione dello status di difensore costituito e l’astratta titolarità delle relative prerogative processuali. La mancata sottoscrizione degli atti e la qualificazione del professionista come «non cassazionista» non incidono su tale conclusione. Le eventuali argomentazioni circa l’errore materiale commesso possono essere dedotte davanti agli organi forensi competenti, ma non integrano i presupposti per la modifica o revoca dell’ordinanza. È stato escluso anche l’errore di fatto, che richiede un contrasto immediato e obiettivo tra la rappresentazione contenuta nel provvedimento e quella risultante dagli atti, nonché il carattere essenziale e decisivo dell’errore; nella specie, il Collegio aveva correttamente considerato la procura e il suo richiamo nell’atto processuale. È stata infine respinta la domanda di correzione, poiché non sussisteva alcuna divergenza tra la volontà del Collegio e la sua manifestazione scritta. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le controparti intimate non hanno svolto difese sulle istanze.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
«mutamento di circostanze»; «fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare collegiale»
La revoca o modifica dell’ordinanza cautelare collegiale presuppone il mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori; tali presupposti non ricorrevano nella fattispecie.
art. 86 c.p.a.
La correzione è ammessa quando vi sia una divergenza tra la volontà del giudice e la sua manifestazione scritta; non può essere utilizzata per incidere sul ragionamento logico o rimettere in discussione la decisione.
art. 395 c.p.c.
«contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto»; «errore di percezione o [...] mera svista materiale»
L’errore di fatto rilevante richiede un errore percettivo immediatamente riconoscibile dagli atti, non riguardante un punto controverso, e deve essere essenziale e decisivo.
Massime di principio
- La revoca o modifica di un’ordinanza cautelare collegiale ai sensi dell’art. 58 c.p.a. è ammissibile soltanto in presenza di un mutamento delle circostanze oppure di fatti anteriori conosciuti solo successivamente al provvedimento; la mera riproposizione di contestazioni già valutabili non è sufficiente.
- L’inclusione di un avvocato nell’epigrafe dell’atto di costituzione, quando l’atto richiama una procura alle liti che lo indica tra i difensori, comporta l’assunzione dello status di difensore costituito e delle relative prerogative processuali, anche se il professionista non ha sottoscritto gli atti processuali e non è abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
- L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione presuppone un errore percettivo o una svista materiale immediatamente e obiettivamente desumibile dagli atti, relativa a un fatto non controverso, essenziale e decisivo; non ricorre quando il giudice abbia esaminato e valutato la circostanza posta a fondamento della decisione.
- La correzione di errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto decisorio o il percorso logico della pronuncia, essendo limitata ai casi di difformità tra la volontà effettiva del giudice e la sua manifestazione scritta.
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