Cassazione Civile, Sentenza n. 20428/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ditta Acustica Meloni aveva chiesto il risarcimento dei danni (euro 200.123,82 e successivi euro 123.971,48) ritenuti derivati dalla dichiarazione resa dal vicesindaco Mauro Adamo, delegato dal sindaco, in sede di pignoramento presso terzi promosso dall'AIAS contro il Comune di Pachino. Lamentava che la dichiarazione del Comune (mediante il vicesindaco) avesse negato o reso equivoca l'esistenza del debito e che ciò avesse impedito all'esecutante di ottenere l'assegnazione delle somme precedendo altri creditori privilegiati; il Comune e il sindaco (Latino) hanno impugnato le sentenze di merito su più profili: illegittima composizione del giudice (GOT), inesattezza della qualificazione della dichiarazione del vicesindaco, mancata prova della causalità e del danno, errori nel calcolo degli interessi e nella quantificazione del danno, assenza di delega o legittimazione del vicesindaco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso del Comune di Pachino sia quello incidentale di Carmelo Latino. Ha confermato che: a) la nullità per vizio di costituzione del giudice non sussiste (la giurisprudenza ammette l'impiego dei GOT in situazioni di carenza/ squilibrio organici e la sentenza non è annullabile salvo che gli atti siano posti da persona estranea all'ufficio); b) la Corte d'appello ha correttamente valutato la dichiarazione del vicesindaco come difforme rispetto alle istruzioni ricevute e che la delega/supplenza al vicesindaco era stata provata nei modo ritenuti sufficienti; c) sussiste un nesso causale tra la condotta del Comune e il danno lamentato dall'esecutante; d) la liquidazione degli interessi e del maggior danno non è viziata, essendo stata applicata la logica del risarcimento del costo del capitale sostenuto, conforme alla giurisprudenza di legittimità. Hanno quindi respinto i motivi relativi alla carenza di prova del danno, alla eventuale correttezza formale della dichiarazione del vicesindaco e alla illegittimità del ruolo del GOT. La Cassazione ha compensato le spese tra i due ricorrenti (Comune e Latino) e ha condannato in solido il Comune e il sindaco al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 15.000 compensi più oneri).
Norme richiamate
r.d. 30/01/1941, n. 12, art. 43-bis
L'impiego del Giudice Onorario di Tribunale (GOT) non determina automaticamente la nullità degli atti: la norma va interpretata nel contesto dell'esigenza di efficienza amministrativa della giustizia e della proporzione tra organico e domanda; la sentenza è nulla solo se gli atti sono compiuti da persona estranea all'ufficio
cod. proc. civ., art. 158
Nullità per vizio di costituzione del giudice applicabile solo quando l'atto è compiuto da soggetto estraneo all'ufficio; l'impiego dei giudici onorari è compatibile salvo specifici divieti
cod. proc. civ., art. 547
Riguarda la dichiarazione del terzo in sede di pignoramento presso terzi; la valutazione del contenuto della dichiarazione è decisiva ai fini della responsabilità verso l'esecutante
cod. proc. civ., art. 548
Regole sulla fase istruttoria e sull'eventuale rimessione al giudice competente per l'accertamento dell'obbligo del terzo; la Corte ha ritenuto che le istruzioni procedurali siano state correttamente tenute in considerazione dal giudice di merito
cod. civ., art. 2043
Principio generale della responsabilità aquiliana applicato alla condotta del Comune/ vicesindaco che, rendendo dichiarazioni difformi, può determinare responsabilità risarcitoria se provato il nesso di causalità e il danno
cost., art. 28
Tutela della responsabilità civile dei pubblici funzionari: la Corte valutata la necessità di accertare la colpa o dolo, ma ha ritenuto che la delega e la difforme condotta del vicesindaco giustificassero la responsabilità in concreto
cod. proc. civ., art. 366, comma 1, n. 6
Prescrizioni sulla produzione di documenti nei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato l'onere di rispettare le forme e i limiti per far valere elementi già dedotti in merito
cod. proc. civ., art. 360 (motivi di cassazione)
Limiti dei motivi di cassazione (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme di diritto ecc.); la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi che non fossero già adeguatamente posti nel merito o presentati nei termini
legge n. 7/1992, art. 12, comma 7
Norma invocata in relazione alla supplenza del vicesindaco durante l'assenza del sindaco: la supplenza conferisce al vicesindaco la titolarità delle funzioni, ma la responsabilità per atti difformi può ricadere sul sindaco se emergono istruzioni o deleghe rilevanti
cod. civ., art. 1224
Regole sul risarcimento del danno per inadempimento; applicata la regola che l'assegnazione e il ritardo possono dare diritto sia agli interessi che al risarcimento del maggior danno, se provato
Massime di principio
- La nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice è eccezionale: va dimostrato che gli atti sono stati compiuti da persona estranea all'ufficio, non basta l'impiego di giudici onorari se giustificato dall'organico e dalla domanda di giustizia
- In pignoramento presso terzi la dichiarazione resa dal terzo (o dal suo rappresentante) è decisiva: una dichiarazione equivoca o difforme rispetto alle istruzioni può dare luogo a responsabilità risarcitoria se è dimostrabile il nesso causale con il mancato soddisfo dell'esecutante
- La delega o la supplenza dell'amministratore (es. vicesindaco) deve essere valutata concretamente: se il delegante fornisce istruzioni e il delegato vi si discosta, la responsabilità può ricadere anche sul delegante
- In sede di cassazione non è possibile introdurre nuovi fatti o questioni non dedotte nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare dove e come ha dedotto la questione nel giudizio precedente per evitarne l'inammissibilità
- La quantificazione degli interessi e del maggior danno può includere il costo del capitale sostenuto dal creditore esecutante; la liquidazione non è viziata se fondata su ragionevoli criteri e su giurisprudenza consolidata
- Il nesso di causalità e la prova del danno restano elementi essenziali per la responsabilità: l'attore deve dimostrare che, ma per la dichiarazione difforme, avrebbe ottenuto soddisfo e non sarebbe stato pregiudicato dall'intervento di creditori privilegiati
- Le eccezioni formali relative alla legittimazione o alla carenza di delega possono essere rigettate se il comportamento processuale e i documenti prodotti dimostrano sostanzialmente l'avvenuta delega o supplenza
- Il giudice deve evitare formalismi che prolunghino ingiustificatamente il processo quando l'integrazione del contraddittorio o adempimenti procedurali non apporterebbero benefici sostanziali alla garanzia dei diritti delle parti
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