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Sentenza

Sentenza n. 5814/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022, con cui è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 25 febbraio 2022, per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - del decreto dipartimentale n. 2277 del 6 giugno 2025 con il quale veniva decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; - del verbale n. 130 del 29 maggio 2025 con il quale la commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità per "Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 - VN OS 09/10) - Decreto del Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera e), punto 1"; - di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alle visite mediche effettuate nei confronti del ricorrente nei giorni 28-29 maggio 2025, nonché per quanto occorra possa: - di tutte le graduatorie adottate nell'ambito del procedimento di selezione in contestazione; - degli artt. 6 e 7 del decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022 sopraindicato; - del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; - dell'art. 1, co. 1, lett. e), punto 1, del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166; - dell'art. 5, co. 7, del citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, in forza del quale il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; - del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; nonché per il risarcimento del danno subito in forma specifica o per equivalente.

Giustizia amministrativa202509284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per vigile del fuoco disposta a seguito del giudizio di non idoneità per insufficienza dell'acutezza visiva naturale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando, il provvedimento di esclusione e il giudizio della commissione medica, deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 166/2019, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà e irrazionalità, nonché violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. L'esclusione era stata motivata sulla base di un visus di 4/10 all'occhio destro e 9/10 all'occhio sinistro, rilevato il 29 maggio 2025. Il ricorrente ha sostenuto che la commissione avesse utilizzato un referto del 23 aprile 2025, senza svolgere un aggiornato esame oculistico, non considerando l'intervento di chirurgia refrattiva effettuato il 6 maggio 2025 all'occhio destro. La verificazione disposta dal TAR ha accertato un visus di 16/10 e l'anteriorità dell'intervento rispetto alla visita concorsuale, ma ha espresso comunque un giudizio di non idoneità ritenendo che la tecnica femto-lasik fosse incisionale e quindi non ammessa dal regolamento. Il ricorrente ha contestato tale ulteriore valutazione, sostenendo che il regolamento ammettesse i trattamenti laser quando fossero rispettati i requisiti relativi all'acutezza visiva e all'assenza di postumi o patologie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'esclusione, disponendo la definitiva ammissione del candidato alle ulteriori fasi dell'iter assunzionale. Il giudice ha ritenuto provato, anche mediante la verificazione, che alla data della visita concorsuale il ricorrente avesse un visus di 10/10 all'occhio destro e di 9/10 all'occhio sinistro, per un totale di 16/10, superiore alla soglia regolamentare di 14/10, e che l'intervento fosse stato eseguito prima della visita. Ha quindi ravvisato l'illegittimità del provvedimento per erronea istruttoria e accertamento del presupposto sanitario. Il TAR ha inoltre precisato che il giudice doveva rimanere entro il thema decidendum delineato dall'amministrazione e dai vizi dedotti: non poteva fondare la legittimità dell'esclusione su una diversa causa, relativa al tipo di intervento chirurgico, mai valorizzata nel provvedimento impugnato, perché ciò avrebbe comportato una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. In via ulteriore, il TAR ha osservato che l'allegato 1, punto 8, del d.m. n. 166/2019 non consente di introdurre, in via interpretativa, un'ulteriore distinzione tra trattamenti laser, oltre a quelle previste dal regolamento, né di aggiungere nuove cause di esclusione. Le ipotesi di rischio futuro di dislocazione del lembo corneale, non accompagnate da compromissioni attuali della funzione visiva né da una compiuta analisi amministrativa del rischio, non erano sufficienti a giustificare l'esclusione mediante il principio di precauzione. Le spese sono state compensate, salvo quelle della verificazione, pari a 500 euro, poste a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. e), punto 1, d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti

    Il requisito impone una soglia minima di 14/10 complessivi e di 6/10 nell'occhio con visus inferiore; il candidato risultava idoneo perché, alla data della visita, aveva un visus complessivo di 16/10.

  • allegato 1, punto 8, d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata: 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente regolamento; 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche

    La disposizione, secondo il TAR, offre un argomento letterale per ricomprendere i trattamenti laser in genere, purché siano rispettate le condizioni previste, senza consentire all'interprete di introdurre ulteriori sottocategorie o cause di esclusione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    non consente al giudice amministrativo di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Il giudice non può confermare o giustificare l'esclusione sulla base di una diversa causa ostativa mai valutata dall'amministrazione nel provvedimento impugnato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito, unitamente alla normativa nazionale, il presupposto per la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha concorso a fondare la misura di oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo deve delimitare il proprio sindacato al thema decidendum definito dai fatti posti dall'amministrazione a fondamento dell'atto impugnato e dai vizi dedotti dal ricorrente; non può sostituire alla motivazione dell'atto una diversa causa ostativa mai valutata dall'amministrazione, perché ciò implicherebbe l'esercizio o l'anticipazione di poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • Quando l'amministrazione esclude un candidato da una procedura concorsuale per insufficienza di un requisito sanitario, la legittimità dell'esclusione deve essere verificata con riferimento alla situazione esistente alla data dell'accertamento concorsuale, considerando gli elementi istruttori aggiornati idonei a dimostrare l'effettivo possesso del requisito in quella data.
  • Le cause di esclusione da un concorso pubblico devono essere previste dalla disciplina applicabile e non possono essere ampliate in via interpretativa o applicativa mediante l'introduzione di condizioni ulteriori non contemplate dalla fonte regolamentare.
  • Una valutazione amministrativa fondata su rischi futuri meramente ipotetici, non accompagnata dall'accertamento di compromissioni attuali e da una compiuta analisi del rischio, non è sufficiente a giustificare l'esclusione di un candidato mediante il principio di precauzione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàPrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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