Sentenza n. 1082/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1059/2024 del Tribunale di Siracusa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1059/2024, recante il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, n. 1059 del 19 novembre 2024, che aveva accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta per il valore nominale complessivo di euro 3.000,00. Il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione il 22 maggio 2025 ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato e ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, nonché l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando documentazione, ma senza fornire la prova dell'avvenuta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo azionato era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha provato di avere dato esecuzione alla sentenza, il Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario, individuato in un dirigente del Ministero resistente, non ha diritto a compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente a sollecitare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'adempimento degli obblighi derivanti dal titolo, disponendo anche misure sostitutive.
art. 114 c.p.a.
La norma fonda il potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando il giudice ritenga sufficiente, per sollecitare l'adempimento, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine, è procedibile l'azione di ottemperanza secondo quanto ritenuto dal giudice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione e, ove previsto, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, senza che l'amministrazione abbia provato l'avvenuta esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina di un dirigente dell'amministrazione inadempiente quale commissario ad acta può essere disposta con facoltà di delega a personale dell'ufficio dotato della necessaria professionalità; quando l'incarico è conferito a un dirigente della stessa amministrazione, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle circostanze del caso concreto, la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a ottenere l'esecuzione del giudicato.
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