Sentenza n. 5355/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del Decreto direttoriale n. 629265 del 7 dicembre 2022 - Rettifica Decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022 (doc. 1); - del Decreto prot. n. 0553922 del 28 ottobre 2022 di Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo pubblico di cui al Decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022 (doc. 2); - della nota prot. 0657259 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato parzialmente negato l'accesso agli atti formulato dal ricorrente (doc. 3); - del verbale redatto dalla Commissione Ministeriale istituita con Decreto n. 0415594 del 12 settembre 2022 distinto con n. 9 redatto in data 10 novembre 2022 e della scheda di valutazione ivi allegata (doc. 4); - del Decreto direttoriale n. 415594 del 12 settembre 2022 di nomina della Commissione ministeriale avente il compito di espletare i lavori disposti all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto direttoriale n. 0302355 del 7 luglio 2022 non pubblicato né rintracciabile sul sito del Ministero ma trasmesso in sede di accesso agli atti (doc. 5); - del Decreto Direttoriale n. 0302355 del 07 luglio 2022 anche con specifico riferimento all'art. 2 comma 3 e agli artt. 9 comma 5 e 6 (doc. 6); - dell'allegato A al Decreto Direttoriale n. 0302355 del 07 luglio 2022 (doc. 7); - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria dei soggetti ammessi a contributo pubblico per iniziative di informazione, formazione e promozione dei prodotti vitivinicoli, nonché atti presupposti, verbale di valutazione del progetto del ricorrente e parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura di concessione di contributi, deducendo: 1) violazione dell’art. 77, comma 4, d.lgs. 50/2016 e dei principi di buon andamento e imparzialità, per asserita incompatibilità derivante dal cumulo tra la funzione di Presidente della Commissione e quella di Direttore dell’ufficio ministeriale; 2) violazione del decreto ministeriale di disciplina della misura e dell’art. 97 Cost., per mancata predeterminazione di criteri specifici e sub-pesi sufficientemente dettagliati; 3) violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, per la valutazione del progetto dopo la pubblicazione della graduatoria e per la conseguente rettifica del numero delle proposte pervenute; 4) violazione dell’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale e degli artt. 6 e 7 l. 241/1990, per mancata attivazione del soccorso istruttorio rispetto alle carenze rilevate nella proposta progettuale; 5) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; 6) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per mancata comunicazione di un provvedimento formale recante i motivi dell’esclusione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e mancato riconoscimento del corretto punteggio; 7) ulteriore violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, assumendo che il punteggio numerico non fosse sufficiente. Il ricorrente aveva inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., successivamente rinunciata in udienza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 77, comma 4, d.lgs. 50/2016 non è applicabile analogicamente alle procedure di erogazione di contributi pubblici e, comunque, i componenti della Commissione non avevano partecipato alla predeterminazione dei criteri, limitandosi alla valutazione dei progetti; non sussisteva quindi incompatibilità tra la presidenza della Commissione e la direzione dell’ufficio. Ha respinto il secondo motivo rilevando che l’Amministrazione aveva predeterminato nell’allegato A criteri chiari e puntuali; la suddivisione in sub-punteggi, pur auspicabile, non è necessaria quando i criteri consentono una valutazione intelligibile. Ha ritenuto legittima la successiva valutazione del progetto, pervenuto tempestivamente ma trasmesso tardivamente all’ufficio competente per errore interno, e la conseguente rettifica della graduatoria, poiché l’eventuale esito positivo avrebbe consentito di modificare la graduatoria senza pregiudicare gli altri beneficiari, anche considerata la disponibilità di risorse non assegnate. Ha escluso l’obbligo di soccorso istruttorio, in quanto la disciplina lo riferiva alla fase istruttoria e non alla valutazione qualitativa dei progetti e, comunque, il soccorso non può supplire alle carenze dell’offerta o della proposta. Ha respinto la censura relativa al preavviso di rigetto, ritenendo applicabile l’esclusione prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990 per le procedure concorsuali. Ha ritenuto sufficiente la pubblicazione della graduatoria quale comunicazione dell’esito della procedura e ha escluso vizi macroscopici nelle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione. Infine, ha ritenuto sufficiente la motivazione numerica, poiché raccordabile ai criteri predeterminati dall’Amministrazione. La domanda di accesso è stata dichiarata rinunciata dal ricorrente e non è stata decisa nel merito.
Norme richiamate
art. 77, comma 4, d.lgs. 50/2016
La disposizione, riferita alle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, non è applicabile analogicamente alle procedure di concessione di contributi pubblici; in ogni caso, non vi è incompatibilità quando i componenti della commissione non partecipano alla predeterminazione dei criteri di valutazione.
art. 9 del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022
La Commissione ... richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria ... nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, è assegnato un congruo termine, non inferiore a 10 giorni ...
Il soccorso istruttorio è previsto per la fase istruttoria e non per consentire l’integrazione o il miglioramento sostanziale della proposta nella fase di valutazione.
art. 4 del d.m. n. 138367 del 24 marzo 2022
La disposizione è richiamata quale base della disciplina della misura di sostegno, ma il testo della decisione non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del potere della Commissione di richiedere documentazione e chiarimenti nella fase istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Le previsioni contenute nella disposizione non si applicano alle procedure concorsuali.
Il preavviso di rigetto non è dovuto nelle procedure concorsuali; il TAR ha ricondotto a tale ambito la procedura di selezione per contributi.
art. 12 l. 241/1990
La concessione di vantaggi economici richiede la previa predeterminazione, da parte dell’Amministrazione, dei criteri e delle modalità cui essa deve attenersi.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione può essere validamente espressa mediante punteggio numerico quando siano stati previamente stabiliti criteri e parametri sufficienti a rendere intelligibile il giudizio.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta con il ricorso è stata oggetto di rinuncia in udienza e non è stata esaminata nel merito.
art. 32, comma 1, c.p.a.
È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale.
È stato richiamato nell’ordinanza cautelare per giustificare la trattazione contestuale della domanda di accesso e del ricorso principale.
art. 30 d.lgs. 50/2016
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di trasparenza e buon andamento; il TAR non ha ravvisato la violazione dedotta.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati, poiché la procedura si è svolta secondo criteri predeterminati e non sono emerse incompatibilità o anomalie macroscopiche.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di contributi pubblici, l’incompatibilità prevista per i componenti delle commissioni giudicatrici nelle gare d’appalto non può essere applicata analogicamente se manca una disciplina analoga e se i commissari non hanno partecipato alla predeterminazione dei criteri di valutazione.
- La suddivisione dei criteri di valutazione in sub-punteggi non è requisito indefettibile di legittimità quando l’amministrazione abbia previamente stabilito criteri chiari e puntuali, idonei a orientare la valutazione e a renderla controllabile.
- Il soccorso istruttorio previsto per la fase di verifica documentale non può essere utilizzato nella fase di valutazione qualitativa per integrare, modificare o migliorare la proposta progettuale, né per supplire a carenze sostanziali dell’offerta o del progetto.
- Nelle procedure selettive per l’attribuzione di contributi riconducibili alle procedure concorsuali, non trova applicazione il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990.
- La pubblicazione della graduatoria può assolvere l’obbligo di comunicazione dell’esito della procedura di attribuzione di vantaggi economici quando i criteri siano stati previamente predeterminati e la graduatoria renda conoscibile la posizione del partecipante.
- Il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente della valutazione tecnico-discrezionale quando sia riferibile a criteri e parametri previamente stabiliti, salvo che emergano macroscopiche illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o travisamento.
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