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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03810/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA 2016, relativa all’anno d’imposta 2015. In primo grado era stato dichiarato in parte cessato il contendere per effetto di uno sgravio parziale e, per il residuo, annullata la cartella; in appello la decisione era stata confermata, con rilievo che la ricostruzione e quantificazione dell’imposta operata dall’Ufficio era infondata. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse descritto in modo adeguato i fatti di causa e le questioni giuridiche rilevanti. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR, pur sintetica, era comunque idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione: il giudice di merito aveva richiamato la documentazione prodotta dalla contribuente, valorizzato il corretto adempimento degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento, e rilevato errori di calcolo nell’operato dell’Ufficio. Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata non era priva del "minimo costituzionale" di motivazione e consentiva il controllo logico-giuridico della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali; non è stata applicata la disciplina del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per la qualità della ricorrente come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA da cui è scaturita la cartella di pagamento.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione era esistente e intellegibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sul contenuto della sentenza tributaria, ritenuta rispettata dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.

  • art. 111 Cost., comma 6

    La Corte richiama il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenendolo soddisfatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di percepire le ragioni della decisione e di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice; non è sufficiente una motivazione sintetica se essa rende comunque comprensibile il fondamento della pronuncia.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura per nullità della sentenza per motivazione apparente richiede che la motivazione sia davvero inidonea al controllo logico-giuridico; se il giudice di merito indica gli elementi di fatto valorizzati e la ragione del proprio convincimento, il vizio non sussiste.
  • In tema di impugnazione di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulla documentazione prodotta dal contribuente e può ritenere infondato l’operato dell’Ufficio quando emergano errori di calcolo o una ricostruzione non affidabile.
  • La valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile non il merito della valutazione, ma solo l’eventuale totale mancanza o apparenza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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